Gruppi di autoconsumo collettivo (AUC) e Comunità di Energia rinnovabile (CER)

In questo breve documento si intende analizzare la procedura per la realizzazione delle Comunità di energia rinnovabile e dei gruppi di Autoconsumo Collettivo (di seguito AUC). I membri della comunità di energia rinnovabile (di seguito CER) possono essere persone fisiche, enti territoriali come i Comuni e piccole e medie imprese.

Le configurazioni possibili per la condivisione dell’energia elettrica sono due:

  1. Comunità di Energia Rinnovabile (CER) che sussiste quando gli utenti non sono localizzati nello stesso edificio.
  2. Gruppi di autoconsumo collettivo (AUC), che vengono costituiti tra condòmini o comunque tra unità immobiliari afferenti al medesimo condomìnio.

La costituzione delle CER e degli AUC si concretizza con procedure e documentazione molto simili; alcune differenze sono presenti nei documenti da presentare al GSE per costituire la comunità.

Regole di condivisione

In generale, è da prevedere la stesura dei seguenti documenti:

  • Istanza di accesso ai punti di immissione energetica all’interno della comunità;
  • Mandato al rappresentante legale della comunità, che dovrà essere eletto e avrà il compito di monitorare flussi energetici e monetari;
  • Regolamento della ripartizione degli incentivi per l’autoconsumo collettivo;
  • Statuto dell’impresa sociale;
  • Delega di pagamento al rappresentante legale delle spese riconducibili alla comunità di energia rinnovabile.

PASSI DA COMPIERE

1. Come creare una comunità energetica: individuazione dell’area degli impianti e degli utenti

L’iniziativa per dare vita ad una comunità energetica rinnovabile può partire da qualsiasi soggetto pubblico o privato. Ciò significa che, anche semplici cittadini che abitano nello stesso quartiere, se sono a conoscenza di come creare una comunità energetica, possono farlo. La normativa vigente infatti individua come potenziali membri di una comunità energetica l’insieme di soggetti che sono collegati in bassa tensione nel perimetro sottostante alla stessa cabina secondaria BT/MT. Da giugno 2022 il limite sarà superato e sarà possibile costituire CER tra membri che sono alimentati da diverse cabine elettriche.

2. La costituzione del soggetto giuridico

ll passo successivo è la costituzione del soggetto giuridico al quale si appoggia una comunità energetica.

Da tenere presente in questa fase è il fatto che lo scopo della comunità non può essere il profitto finanziario, pertanto le personalità giuridiche che possono dar vita ad una CER o AUC sono sostanzialmente associazioni non riconosciute. Questo tipo di associazioni possono infatti essere costituite con un semplice contratto registrato fiscalmente.

I costi di gestione ed i relativi adempimenti organizzativi sono davvero bassi e semplici. Ovviamente, dal momento che l’associazione non deve avere scopo di profitto, è possibile anche creare una cooperativa.

Una volta creata l’associazione, dovrà essere approvato il suo statuto. Questo dovrà consentire in modo non discriminatorio la possibilità di affiliarsi alla CER o AUC a tutti i soggetti interessati ed in possesso dei requisiti. Le comunità energetiche infatti sono caratterizzate dalla struttura aperta pertanto non possono porre come barriera d’ingresso impegni di finanziamento o gravosi costi di iscrizione.

3. Vantaggi: Le detrazioni fiscali e altro ancora

Gli incentivi per la comunità energetica inoltre sono compatibili con altri strumenti di supporto come ad esempio contributi vari o detrazioni fiscali per impianti a fonti rinnovabili 50%. E’ possibile beneficiare di tali strumenti se l’impianto è di proprietà della comunità o di soggetti privati che aderiscono alla comunità. In quest’ultimo caso saranno costoro a beneficiare della detrazione fiscale.

Va inoltre precisato che la proprietà dell’impianto può anche essere di un soggetto terzo alla CER. Costoro possono comunque usufruire delle detrazioni fiscali previste a patto di aderire alla CER, pertanto possono decidere di beneficiare della detrazione anche tramite credito d’imposta o sconto in fattura finanziando un importo minore.

La realizzazione di un impianto fotovoltaico porta un triplice beneficio per chi lo installa:

  1. L’energia elettrica generata alimenta direttamente i carichi elettrici del possessore dell’impianto evitando l’acquisto dell’energia elettrica dalla rete.
  2. L’energia in più viene totalmente immessa in rete e interamente valorizzata con un prezzo che mediamente si aggira attorno ai 6 centesimi di Euro, ma che a Dicembre del 2021 si è innalzata anche fino a 35 centesimi di Euro per ogni kilowattora. Questo contributo viene erogato direttamente al proprietario dell’impianto nel caso delle CER, o al condominio nel caso di AUC.
  3. Se l’energia immessa in rete è anche immediatamente consumata da un membro della CER o dell’AUC, il GSE corrisponde 18 centesimi di Euro per ogni chilowattora consumato all’interno della comunità.

4. Limiti delle CER e AUC

Secondo la normativa in vigore fino a Giugno 2022 che disciplina le comunità energetiche, gli impianti che fanno parte delle stesse devono essere alimentati a fonte rinnovabile e connessi in bassa tensione. Ciò significa che la potenza di questi impianti non potrà superare i 200 kW.

Inoltre per impianti di potenza superiore a 20 kW si caratterizza la condizione di Officina Elettrica che richiede un iter presso l’Agenzia delle Dogane.

5. Benefici delle CER e AUC

La realizzazione di comunità energetiche o gruppi di autoconsumo collettivo permette di ottenere benefici sotto numerosi aspetti tra cui:

– Benefici economici derivanti dalla tariffa incentivante corrisposta dal GSE che permette una parziale riduzione della spesa derivante dalle bollette elettriche;

– Benefici economici per i condomini che riducono in modo significativo la spesa per la bolletta elettrica delle utenze comuni e possono ottenere un guadagno che può contribuire all’abbassamento delle spese condominiali;

– Benefici ambientali legati al consumo di energia rinnovabile;

– Benefici derivanti dall’aumento della classe energetica della propria abitazione in quanto l’installazione di un impianto fotovoltaico che alimenta una pompa di calore o un condizionatore permette l’innalzamento della classe energetica. Questo vale sia per le ville singole che per gli appartamenti in un condominio.

Trieste, 7 giugno 2022

avv. Augusto Truzzi

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