Secondo l’art. 141 Codice delle assicurazioni private, salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, nel limite del massimale minimo, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.
L’azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nel termine non inferiore a sessanta giorni – ovvero novanta in caso di danno alla persona – decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all’impresa di assicurazione il risarcimento del danno. L’impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l’impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato.
L’impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile.
Il trasportato di un mezzo coinvolto in un sinistro dunque viene tutelato con “precedenza” per ottenere un risarcimento.
L’art. 141 del Codice delle assicurazioni enuncia un principio della “tutela sociale” : a prescindere dall’accertamento delle responsabilità dei conducenti il trasportato ha diritto ad un risarcimento diretto.
La Corte di Cassazione, conformemente a quanto espresso in precedenza (sent. n. 16477/2017; sent. n. 1279/2019) con Ordinanza n. 1161 del 2020 ha stabilito che se la compagnia di uno dei veicoli coinvolti sia un veicolo con targa straniera e non aderisca alla CARD (cioè si tratti di una compagnia che non ha aderito alla Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto) si applichi comunque l’art. 141 codice delle assicurazioni private. La decisione si muove nel solco tracciato dalla Corte di Giustizia Europea (difatti l’art. de quo è di derivazione unionale) in base a cui l’esatta interpretazione delle direttive in materia di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli deve condurre a privilegiare la posizione del terzo trasportato in conformità al principio solidaristico che prevede un indennizzo per tutti i danneggiati – l’unico limite a tale principio è il caso del trasportato che sale a bordo consapevole della circolazione illegale del mezzo -. Ciò consente al trasportato di ottenere sollecitamente il risarcimento, permettendogli di agire nei confronti del soggetto a lui sicuramente noto (la compagnia del veicolo sul quale è trasportato) senza essere costretto ad attendere l’accertamento delle responsabilità dei conducenti né dover procedere alle ricerche della compagnia assicuratrice dell’auto straniera.
Trieste, 21/02/2023.
Avv. Emanuela Sofia