LA CANCELLAZIONE DELLA SEGNALAZIONE ALLA CENTRALE RISCHI

            Purtroppo la normativa relativa al contenzioso sulla Centrale Rischi non è raccolta in un unico testo: la regolamentazione che disciplina questa materia proviene da diverse fonti anche di rango diverso (il TUB, testo unico bancario, la Circolare 139 dell11 febbraio 1991 della Banca d’Italia e altro ancora).

            Ma facciamo un passo indietro… di che cosa stiamo parlando? Innanzi tutto: che cos’è la Centrale Rischi e a cosa serve? E’ una banca dati tenuta principalmente dalla Banca d’Italia (in Italia esistono anche altre banche dati, altri archivi di questo tipo tenuti da privati per scopo di lucro. I più noti sono il Crif, il Ctc e l’EXPERIAN – cerved group).

Riporto la sintetica definizione che viene fornita in una brochure dalla stessa Banca d’Italia: La Centrale dei rischi (CR) è una banca dati che dà una fotografia d’insieme dei debiti di famiglie e imprese verso il sistema bancario e finanziario. Serve ai clienti che hanno una buona “storia creditizia” per ottenere un finanziamento più facilmente e a condizioni migliori. Serve alle banche e alle società finanziarie per valutare la capacità dei clienti di restituire i finanziamenti concessi.

Si tratta in buona sostanza di una sorta di “pagella” relative al c. d. “merito creditizio” o detto con un termine piuttosto brutto la “bancabilità” di un soggetto o di un’impresa. E’ la nostra profilatura bancaria.

I problemi sorgono quando noi o una impresa di cui facciamo parte o di cui siamo i legali rappresentanti viene segnalata.

Ci possono essere tre tipi di segnalazioni più uno. Vediamoli (cfr. sul punto il bell’articolo dell’associazione di consumatori A DIFESA dal titolo: “Le conseguenze di una segnalazione alla Centrale Rischi” ): 1) in primo luogo la segnalazione automatica del debito; si tratta di una segnalazione sostanzialmente “neutra” che si limita a rendere noto che è stato concesso un prestito; 2) la segnalazione come cattivo pagatore: avviene quando si pagano in ritardo le rate; la segnalazione dura più o meno a lungo a seconda del numero di ritardi  3) più grave è la  segnalazione “a sofferenza”: avviene quando la banca considera il pagamento impossibile da recuperare.

La quarta ipotesi è quella che ci riguarda: si tratta del caso in cui la segnalazione sia illegittima: non dovuta, sbagliata.

Siamo alla presenza di un caso che si verifica con una certa frequenza e può avere conseguenze molto gravi: un cattivo pagatore avrà delle difficoltà ad ottenere un prestito, una persona segnalata “a sofferenza” non riuscirà ad ottenere ulteriori prestiti e spesso perderà anche l’eventuale carta di credito.

Che fare in questo caso: in primo luogo bisogna verificare presso la Banca d’Italia se si è stati davvero segnalati. Come ricorda la Banca d’Italia, “Tutti abbiamo il diritto di sapere se siamo segnalati nella CR e da chi; abbiamo anche il diritto di chiedere la correzione delle informazioni presenti se le riteniamo sbagliate

E’ facile: basta fare domanda (anche telematicamente) alla Banca d’Italia o ad un’altra Centrale rischi. Di solito la risposta è molto veloce: da qualche ora a qualche settimana.

      E se siamo segnalati illegittimamente?

Piace segnalare la risposta sintetica del magistrato dr. Massimo Vaccari in “IL CONTENZIOSO SULLA CENTRALE RISCHI” ed Giuffrè: “E’ indubbio che una segnalazione in uno dei sistemi di informazione creditizia in mancanza dei presupposti o delle modalità previste per esso, sia fonte di responsabilità” per chi se ne è reso parte attiva”.

            Vediamo i casi di illegittima segnalazione (indicando di passaggio che sul titolo della responsabilità c’è stato ampio dibattito: mentre in un primo momento i Giudici si erano orientati su una responsabilità extracontrattuale, al momento prevale la tesi, in dottrina e Giurisprudenza, sul fondamento contrattuale della responsabilità): A) l’inesistenza dei presupposti sostanziale della segnalazione: si ha quando una persona o una società vengano segnalati senza che ci siano i presupposti: in altre parole la segnalazione non avrebbe dovuto essere fatta (ad esempio, il soggetto debitore non è quello segnalato, il debito è stato estinto anni prima con una transazione, non vi è il debito – magari a causa dell’esistenza di usura o indebita applicazione di interessi anatocistici che è forse l’ipotesi più frequente -); B) l’illecita segnalazione a sofferenza. In questo caso la segnalazione va ad intrecciarsi con le problematiche relative al sovra indebitamento. E’ l’unico caso in cui il sistema bancario deve “valutare” la solvibilità del cliente. Valutazione non facile. E’ importante segnalare che in questo caso si ha un’inversione dell’onere della prova: grava sull’intermediario segnalante l’onere di dimostrare in sede giudiziaria quali siano stati i criteri di valutazione. Spesso viene valutato anche il comportamento precedente dell’intermediario. C) Mancata segnalazione di un credito come contestato. Ancora Vaccari: “Mentre può pacificamente escludersi una responsabilità della Banca per avere provveduto alla segnalazione alla CR di un credito come cont4estato… l’omissione di tale attività può essere fonte di responsabilità per l’Istituto di credito”. Ancora prima che tale orientamento fosse recepito dalla Banca d’Italia con apposita circolare del 2010, l’esistenza di questo comportamento illecito era stata individuata dalla Giurisprudenza di merito. D) illegittimità della segnalazione per mancanza dei presupposti formali. Infatti, esistono dei presupposti formali che obbligano l’Istituto di credito a  preavvertire o comunque ad informare il debitore dell’iscrizione alla CR. Sul punto vi sono numerose pronunce dell’ABF (Arbitro bancario e finanziario:  https://www.arbitrobancariofinanziario.it/?dotcache=refresh ).

            I rimedi. Chi ritenga di essere stato erroneamente segnalato in Centrale rischi ha davanti due strade: adire il Giudice ordinario o  l’ABF. Il secondo è un sistema semplice e rapido, ma con dei limiti: 1) può occuparsi solo delle controversie relative agli ultimi 5 anni, 2) non è dotato a modesto avviso di chi scrive di un adeguato impianto sanzionatorio. Meglio adire il Giudice Ordinario previo tentativo di mediazione.

            Rito applicabile dopo la riforma Cartabia: prima della riforma vi era stato un ampio dibattito in Giurisprudenza se fosse o meno applicabile il rito del lavoro (violazione della privacy), dopo la riforma a modesto avviso di chi scrive la questione perde parte della sua importanza dato che la Riforma ha avvicinato il due riti. In ogni caso chi scrive opta per l’applicabilità del rito ordinario. Resta possibile un provvedimento cautelare d’urgenza ex art. 700 cpc

            La decisione del Giudice: da ultimo l’eventuale sentenza. Normalmente  – in caso di accoglimento della domanda – il Giudice disporrà la cancellazione. La cancellazione secondo la Giurisprudenza dominante opera ex tunc, è cioè retroattiva. Quasi sempre il soggetto illecitamente segnalato avrà diritto ad un risarcimento del danno. Normalmente la Giurisprudenza riconosce due titoli di danno: quello non patrimoniale e quello patrimoniale. L’onere di dimostrare sia il danno che il nesso di causalità grava sul soggetto segnalato, mentre spetta all’intermediario la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee (Cass. sez. III n. 10325 del 13 maggio 2014). Fa eccezione l’onere della prova relativamente alla segnalazione a sofferenza, come abbiamo visto sopra.

Trieste, 2 marzo 2023

Avv. Augusto Truzzi

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