Due recenti sentenze, una della Corte di Giustizia Ue e una della Corte Territoriale di Roma, danno ragione ai risparmiatori – consumatori e ribadiscono il principio sancito dalla Corte di Cassazione con la nota Sentenza della Cass. sez. III n. 10.333/2018 che sostanzialmente dichiarava la natura “finanziaria” di questo tipo di polizze.
Prima di passare alle sentenze è necessaria una premessa: che cosa sono le polizze Unit Linked?
La Consob definisce i “prodotti finanziario-assicurativi di tipo unit linked” come“le polizze di ramo III (…) le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni”. Mentre i “prodotti finanziario-assicurativi di tipo index linked” sono “le polizze di ramo III (…) le cui prestazioni principali sono direttamente collegate a indici o ad altri valori di riferimento”.
Il premio, pagato al gestore (banca, Sim o compagnia d’assicurazione) viene investito in quote di fondi di investimento, i quali posseggono generalmente partecipazioni azionarie. Il rendimento della polizza è così legato al rendimento del fondo;senza garanzie di rendimenti minimi o di riavere indietro quanto versato.
Passiamo da prima alla sentenza della Corte di Cassazione sez. III n. 10.333/2018.
“Il contratto di assicurazione sulla vita è tale solo qualora rechi la garanzia della conservazione del capitale alla scadenza. In difetto, il suddetto contratto deve considerarsi un investimento finanziario, con la conseguente applicazione del T.U.F. e del regolamento Consob. Infatti, se il rischio è posto interamente in capo al soggetto assicurato, si ricade in una fattispecie contrattuale diversa dall’assicurazione sulla vita ove l’intermediario è tenuto a rispettare le regole di leale comportamento previste dalla normativa. Inoltre, la natura speculativa e non assicurativa del prodotto comporta una diversa applicazione della disciplina in ambito successorio e fiscale”. (Così la Massima ricavata da “Ilsocietario.it 18 GIUGNO 2018 – nota di: Falconieri Dario)”.
Il testo della Sentenza è forse ancora più chiaro: “Una volta che si assuma quale investitore non la società fiduciaria ma la persona fisica fiduciante, l’adempimento degli obblighi dell’intermediario finanziario devono essere valutati nei confronti di quest’ultimo, e non nei confronti della società fiduciaria, avuto riguardo alla precipua funzione di rimozione delle asimmetrie informative della disciplina del rapporto fra investitore e intermediario finanziario. Il giudice di merito ha coerentemente accertato il mancato assolvimento degli obblighi informativi e di comportamento rispetto a operazione finanziaria non adeguata, previsti dal regolamento Consob n. 11522 del 1998, con riferimento alla persona fisica dell’investitore e non alla società fiduciaria.”
Commenta, infatti, Dario Falconieri: “Secondo la pronuncia della Cassazione, nel caso in cui venga a mancare la garanzia della conservazione del capitale alla scadenza, il prodotto oggetto dell’intermediazione deve essere considerato un vero e proprio investimento finanziario e non una polizza assicurativa sulla vita.
La peculiarità del contratto d’assicurazione sulla vita, infatti, è l’assunzione del rischio in capo all’assicuratore. Il margine di guadagno di quest’ultimo è direttamente proporzionale al tempo intercorrente tra la stipula del contratto e l’evento della vita in esso dedotto.
Diversamente, nello strumento finanziario, l’assicurato e/o investitore si accolla il rischio dell’investimento relativo alla somma versata a titolo di premio. L’andamento del prodotto esula dal fattore tempo ma dipende dalle dinamiche dei mercati mobiliari, dal rendimento del titolo e dalla solvibilità dell’emittente.
Nel caso di specie, inoltre, il contratto assicurativo era stato sottoscritto da una persona fisica attraverso una società fiduciaria. La Suprema Corte ha tenuto a sottolineare che, pertanto, l’investitore deve essere identificato nella persona fisica fiduciante/assicurato e non nella fiduciaria.
Ciò implica che l’adempimento degli obblighi informativi da parte dell’intermediario finanziario deve essere valutato nei confronti della persona fisica fiduciante/assicurato e non nei confronti della società fiduciaria.
Il giudice di merito, nel caso di specie, ha pertanto coerentemente accertato il mancato assolvimento degli obblighi informativi e di comportamento rispetto a operazione finanziaria non adeguata, previsti dal regolamento Consob n. 11522 del 1998.
A sostegno di questa interpretazione, la Cassazione ha richiamato le comunicazioni Consob (Dl/98086703 del 4 novembre 1998 e DIN/6022348 del 10 marzo 2006) relative alla possibilità per le società fiduciarie di rendersi intestatarie di contratti di investimento e di contratti di negoziazione e raccolta ordini per conto dei propri fiducianti.”
Ma se la Suprema Corte ha dato vita a diverse pronunce delle Corti Territoriali e dei Tribunali che ribadivano lo stesso concetto, assumono particolare importanza due pronunce della Corte di Giustizia UE che passiamo subito a vedere.
La più recente è del mese scorso: Corte giustizia UE sez. IX, 02/02/2023, n.208. In essa è sancito che: può costituire pratica commerciale sleale la proposta di un contratto assicurativo collettivo unit linked senza una corretta informativa precontrattuale. In pratica detta sentenza va a confermare seppur indirettamente la Cassazione: “L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (« direttiva sulle pratiche commerciali sleali» ), deve essere interpretato nel senso che può costituire una « pratica commerciale sleale», ai sensi di tale disposizione, la redazione, da parte di un’impresa di assicurazione, di un contratto collettivo tipo di assicurazione sulla vita a capitale variabile collegato a un fondo di investimento che non consente al consumatore che aderisce a tale contratto collettivo su proposta di una seconda impresa, contraente dell’assicurazione, di comprendere la natura e la struttura del prodotto assicurativo proposto nonché i rischi che vi sono connessi, e che tale impresa di assicurazione deve essere ritenuta responsabile di detta pratica commerciale sleale.”
Il che va a confermare quanto setto sopra.
Passiamo alla seconda sentenza, questa dello scorso anno sempre della Corte di Giustizia UE sez. III, 24/02/2022, n.143: Può configurare un’omissione ingannevole la mancata comunicazione al consumatore che aderisce a un contratto collettivo unit -linked delle informazioni
Massima della Redazione Giuffrè: “L’articolo 7 della direttiva 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno, deve essere interpretato nel senso che può costituire un’omissione ingannevole, ai sensi di tale disposizione, l’omessa comunicazione al consumatore che aderisce a un contratto collettivo di assicurazione sulla vita a capitale variabile collegato a un fondo di investimento delle informazioni previste all’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2002/83, in combinato disposto con l’allegato III, punto A, a. 12, della stessa.”
Veniamo alle due sentenze delle Corti Territoriali ed ad una particolarmente interessante del Tribunale di Genova.
La prima viene commentata dallo Studio Cataldi ed, sin specie dall’avv. Francesco Giordano che ha tutelato i risparmiatori: La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 1469/2023 del 28.02.2023 ha rigettato l’appello proposto da Hansard avverso l’ordinanza del 10.10.2018 del Tribunale di Roma e, ancora una volta, ha accolto le tesi dei risparmiatori, condannando la Compagnia alla restituzione del premio di polizza.
Nello specifico, sul solco delle ulteriori pronunce in grado di appello della Corte di Torino, e, da ultimo della Corte d’Appello di Ancona, il Collegio di Roma ha confermato il provvedimento di primo grado, ritenendo che le polizze unit linked emesse da Hansard siano da ritenersi prodotti finanziari e non puramente assicurativi come sostenuto dalla stessa Compagnia.
Orbene, la Corte d’Appello di Roma ha … confermato il principio dell’applicabilità del TUF alle polizze in esame. In particolare … l’art. 23 del TUF (che) richiede un contratto scritto attinente alla regolazione dei servizi finanziari (contratto quadro) non risultando sufficiente il mero rinvio ad un fondo personale. Il modulo contrattuale rinvia ad una collegata linea di investimento che non viene regolamentata.
Da ultimo, la Corte d’Appello di Roma ha statuito che, come già regolamentato dalla Corte d’Appello di Torino, la circostanza oggettiva che detti prodotti, anche se emessi da imprese di assicurazione, hanno connotazioni anche finanziarie, ha indotto il legislatore ad approntare una forma seppur minima di garanzia estendendo alla fase di collocamento di detti prodotti gli obblighi informativi e di forma già previsti dal TUF per i prodotti finanziari puri.”
Detta sentenza viene a rafforzare quanto già sancito dalla Corte appello Torino sez. I, 16/05/2022, n.520 e cioè che ai fini della tutela dell’investitore è irrilevante il canale di sottoscrizione del prodotto finanziario
La Redazione della Giuffrè ha estratto la seguente massima dalla sentenza: “
L’art. 25 bis t.u.f., al comma 1, prevede che gli articoli 21 e 23 del t.u.f. operano in relazione alla sottoscrizione ed al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione: in sostanza tali disposizioni si applicano pacificamente alle polizze unit linked, a prescindere dal canale distributivo. Ciò è coerente con la finalità di garantire la maggior tutela al sottoscrittore di una polizza che presenta natura e contenuto finanziari. In questa ottica il canale distributivo del prodotto finanziario è assolutamente irrilevante, perché la tutela del sottoscrittore si collega alla natura del prodotto collocato e non al soggetto che fisicamente lo colloca (se direttamente l’impresa di assicurazione che emette la polizza oppure un suo agente).
Pregevole nella sua chiarezza da ultimo quanto sancito dal Tribunale di Genova, sez. II del 18 maggio 2018 n. 1400: “In tema di polizze assicurative, deve affermarsi la natura di prodotto finanziario della polizza, c.d. unit linked, che consista nel pagamento di un premio al fine di ottenere, alla scadenza del termine del contratto ovvero alla morte dell’assicurato, la riscossione di un importo, costituito dal premio complessivamente versato, che dipende dall’andamento del fondo mobiliare in cui le somme sono investite: a un simile contratto, in cui è assente il rischio assicurativo e la correlativa causa, si applica la disciplina finanziaria.”
Trieste, 16 marzo 2023
Avv. Augusto Truzzi