CODICE DELLA CRISI: Ristrutturazione del debito del consumatore ed esdebitazione dell’incapiente

CONSUMATORI: COME LIBERARSI DAI DEBITI

            Con l’entrata in vigore, il 15 luglio del 2022, del D. Lgs. N. 14 del 12 gennaio 2019 (modificato dal D. Lgs n. 83 del 17 giugno 2022) cioè del Codice della Crisi, il sovra indebitamento così come lo conoscevamo è stato rivoluzionato.

            I cambiamenti però sono declinati in modo diverso: mentre l’esdebitazione dell’incapiente è rimasta quasi invariata e il piano del consumatore è sì diventato “ristrutturazione dei debiti del consumatore”, ma con modifiche limitate, la liquidazione (ora liquidazione controllata) è cambiata radicalmente mentre nella ristrutturazione del debito dei soggetti non fallibili (ora chiamata concordato minore e applicabile anche alle imprese agricole a prescindere dalle dimensioni), se non sono cambiati i presupposti è cambiata di parecchio la procedura.

            In questa sede ci occupiamo brevemente A) dell’esdebitazione del sovra indebitato incapiente e B) della ristrutturazione dei debiti del consumatore.

A) esdebitazione del debitore incapiente

            Va subito detto che il nuovo articolo 283 Codice della Crisi (da ora CCII) riprende integralmente la disciplina di cui all’art. 14 quaterdecies della L. 3/12 così come modificato nel 2020.

            Innanzi tutto i presupposti: chi può accedere? La risposta la troviamo nel citato art.  283 I comma CCII: “Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all’esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l’obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al dieci per cento. Non sono considerate utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati”

            L’accesso all’esdebitazione è consentito una sola volta, fatto salvo l’obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice, laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al 10%.

            Una rilevante differenza è rinvenibile nel fatto che non è necessaria la c. d. difesa tecnica: in altre parole è giudicato sufficiente l’OCC (Organismo di Composizione della Crisi) senza che sia indispensabile la presenza di un avvocato.

            La domanda, infatti viene presentata al Tribunale direttamente dall’OCC unitamente alla Relazione particolareggiata del Gestore unitamente ai documenti richiesti per legge.

            In caso di esito positivo, (art. 283 commi 7 e 8 CCII) 7. Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l’assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento, concede con decreto l’esdebitazione, indicando le modalita’ e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2. 8. Il decreto é comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporre opposizione nel termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni dall’ultima delle comunicazioni, il giudice, instaurato nelle forme ritenute più opportune il contraddittorio tra i creditori opponenti ed il debitore, conferma o revoca il decreto. La decisione e’ soggetta a reclamo ai sensi dell’articolo 50 CCII.

B) Ristrutturazione dei debiti del consumatore

            In questo caso la prima novità balza agli occhi: non è necessaria la presenza di un avvocato (art. 68 comma 1 – ultima frase)!. Non è prevista, almeno all’inizio, la necessità della  difesa tecnica. Il che, in un procedimento a contraddittorio eventuale è semplicemente incomprensibile e darà luogo a non pochi problemi.

            Scrive giustamente l’avv. Gianfranco Benvenuto del foro di Milano ne “Il diritto della Crisi”: “Né, peraltro, sarebbe opportuno affidare all’OCC il compito, da un lato di predisporre la domanda, e dall’altra di elaborare la relazione sulla diligenza del debitore, esponendo così l’organo a scongiurabili pressioni volte a favorire l’edulcorazione, ove presenti, di aree di colpa nella determinazione del sovraindebitamento o, comunque, a sottrarre all’OCC la sua posizione di equilibrio indispensabile per conservare autorevolezza e affidabilità nella sua attività informativa al giudice.

            In ogni caso la domanda deve essere presentata da un OCC che ha sede nel circondario del Tribunale dove risiede o ha il domicilio il consumatore.

            Competenza: è, quindi, competente un’OCC che abbia sede nel Circondario del tribunale dove il consumatore risiede o ha il domicilio. In assenza di OCC si torna all’ipotesi della legge 3 del 2012: sancisce , infatti, sempre l’art. 68 comma 1: “Se nel circondario del tribunale competente non vi è un OCC, i compiti e le funzioni allo stesso attribuiti sono svolti da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 358 nominati dal presidente del tribunale competente o da un giudice da lui delegato e individuati, ove possibile, tra gli iscritti all’albo dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202”

            I presupposti: sono rimasti sostanzialmente invariati (deve essere “consumatore; non deve essere stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda; non deve aver già beneficiato dell’esdebitazione per due volte; non deve aver determinato o peggiorato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (cfr. meritevolezza).

            Quali debiti possono essere falcidiati e / o ristrutturati? Qui troviamo una novità importante: con il Codice della Crisi è possibile continuare a pagare il mutuo sulla prima casa a condizione che sia la casa di abitazione e si sia in regola coi pagamenti o si venga riammessi in termini dal Giudice. Rimane sempre possibile ristrutturare la cessione del quinto.

            Fase davanti al Tribunale (art. 70 CCII): l’OCC, con l’aiuto o meno di un avvocato, deve presentare in Tribunale la Relazione del Professionista delegato e la documentazione richiesta.

            Qui arriva un’altra novità: il Giudice dopo aver delibato la proposta, se la ritiene accettabile, dispone con Decreto la pubblicazione su un’area Internet dedicata e che ne sia data notizia a cura dell’OCC entro 30 gg a tutti i creditori. Gli stessi dovranno munirsi di apposita PEC. In difetto non riceveranno le successive comunicazioni.

            Un’ulteriore novità, sancita nell’art. 69 CCII limita i poteri dei creditori: “2. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all’articolo 124-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (merito creditizio NdR), non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta”.

            La procedura prosegue poi come previsto dall’art. 70 CCII commi 3 e ss.: resta a contraddittorio eventuale, ma le prime eventuali osservazioni dei creditori devono essere indirizzata all’OCC che ne fa relazione al Giudice (comma 6).

            “3. Nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’OCC, indicato nella comunicazione.

Con il decreto di cui al comma 1, il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Il giudice, su istanza del debitore, può altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l’integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati.

5. Le misure protettive sono revocabili su istanza dei creditori, o anche d’ufficio, in caso di atti in frode. Il giudice, salvo che l’istanza di revoca non sia palesemente inammissibile o manifestamente infondata, sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte e provvede con decreto.

6. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, l‘OCC, sentito il debitore, riferisce al giudice e propone le modifiche al piano che ritiene necessarie.

7. Il giudice, verificata l’ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza e ne dispone, ove necessario, la trascrizione a cura dell’OCC. Con la stessa sentenza dichiara chiusa la procedura”.

            La sentenza – e non più il Decreto – è comunicata ai creditori, che hanno possibilità di contestare la convenienza della proposta o impugnarla.

            Nel primo caso decide il Giudice sentito il parere dell’OCC:  “Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che comunque il credito dell’opponente possa essere soddisfatto dall’esecuzione del piano in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria”. (CCII art. 70 comma 9).

            In caso di diniego, il giudice, su istanza del debitore, dichiara aperta la liquidazione controllata: una disposizione analoga era assente nella L. 3/12, che permetteva la stessa soluzione solo attraverso una espressa e subordinata domanda nel ricorso volta ad ottenere la liquidazione, in difetto della quale la procedura si chiudeva con il semplice rigetto. Contro questa decisione è ammesso il Reclamo (senza avvocato?)

            La sentenza è comunque impugnabile.

            Revoca: Come nel caso della L. 3 del 2012 il CCII prevede all’arti. 72 la Revoca con conversione del Piano: “Art. 72 1. Il giudice revoca l’omologazione d’ufficio o su istanza di un creditore, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, quando e’ stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.  2. Il giudice provvede allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora questo sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo.”

Trieste, 28 marzo 2023

                                                           Avv. Augusto Truzzi

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