Esdebitazione, piano del consumatore, liquidazione dei beni, liberazione dei debiti dell’incapiente.

Legge 3 del 2012 (c. d. legge salva suicidi) Ora in codice della Crisi con variazioni

Le procedure riguardano i debitori non soggetti al fallimento disciplinato dalla Legge Fallimentare di cui al regio decreto 16/03/1942 numero 267 (piccoli imprenditori, professionisti), di seguito chiamati “debitori” e i privati in genere, di seguito chiamati “consumatori” (Per il c. d. piano del consumatore occorre che i debiti siano stati contratti al di fuori dell’attività imprenditoriale o professionale).

Requisiti oggettivi previsti dalla legge 3 del 2012 per poter accedere alle procedure di esdebitazione:

1) La Legge 3/2012 all’art. 6 comma 2 lett. a) precisa che per “sovraindebitamento” si intende: la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

In particolare, il debitore deve trovarsi in una situazione di perdurante squilibrio.

“Ci deve essere una sproporzione oggettiva fra le entrate e le uscite.”

In altre parole, non basta avere dei debiti, occorre che il patrimonio facilmente liquidabile e le entrate correnti non siano sufficienti a pagare i debiti stessi. Ci deve essere una sproporzione oggettiva tra “entrate” e uscite tale da impedire i pagamenti dei debiti nei tempi e modi usuali.

2) Ci sono poi i Requisiti c. d. “dimensionali” che valgono per gli imprenditori:

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 1 della legge fallimentare sono soggetti a fallimento gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale, salvo che possano dimostrare il possesso congiunto dei seguenti requisiti (cioè basta non soddisfare uno dei tre requisiti per essere soggetto a fallimento):

  • avere avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio della attività, se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 300.000 (cioè: basta  superare il limite in uno dei tre anni per essere soggetto a fallimento);
  • avere realizzato, nei medesimi esercizi,  ricavi lordi per un ammontare complessivo  non superiore ad euro 200.000 (basta  superare il limite in uno dei tre anni per essere soggetto a fallimento);
  • avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro 500.000

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