Data la fisiologica “fame” di Energia dell’Italia e la grave crisi nel settore energetico provocata da dinamiche internazionali e da manovre speculative, diventa sempre più urgente prendere delle iniziate, magari “tampone”, che riescano a ridurre almeno in parte il deficit energetico del Bel Paese. In quest’ottica hanno una funzione senz’altro positiva le Comunità energetiche rinnovabili (CER) e l’Autoconsumo di energie rinnovabili, diffuso o tradizionale.
Si aprono altresì prospettive anche per le CEC, le Comunità Energetiche dei Cittadini (che possono comprendere oltre agli enti pubblici, alle imprese e ai privati, anche gli Enti religiosi e il Terzo settore.)
In quest’ottica sono importanti le nuove norme in materia entrate in vigore nel 2022 e i successivi Decreti, Decreti che trovano la loro conclusione nella deliberazione 727/2022/R/eel, ARERA ha definito le nuove regole per l’autoconsumo diffuso, che completano il quadro regolamentare relativamente all’autoconsumo di energia elettrica inteso in senso ampio.
La parte più importante è probabilmente quella che permette di condividere l’energia prodotta nell’ambito dell’AREA che insiste sulla stessa CABINA PRIMARIA. In altre parole è possibile condividere energia su un’area molto più vasta di quanto era possibile in precedenza. Per fare un esempio, Trieste, ha 5 cabine primarie, di cui due sono destinate prevalentemente al Porto e alla zona industriale. In pratica la città è servita da 3 cabine primarie, circa una ogni 60 mila abitanti. Un territorio decisamente vasto.
Inoltre è possibile avvalersi della Rete elettrica nazionale. Naturalmente a certe condizioni.
Vediamo che cosa è possibile fare. Sintetizziamo da una pagina della Regione FVG, Regione particolarmente attiva in questo settore: ha anche uno sportello digitale dedicato: https://www.sportelloenergia.ape.fvg.it/
Ma torniamo alle comunità e all’autoconsumo, diffuso o meno: ( https://energia.regione.fvg.it/cer/autoconsumo-diffuso-cer.html )
“L’autoconsumo diffuso viene calcolato in relazione ai seguenti possibili assetti (configurazione per l’autoconsumo diffuso):
La nuova delibera ARERA definisce puntualmente, dove non già stabilite da altra norma di tipo legislativo, le condizioni per il riconoscimento delle varie configurazioni.
Le varie configurazioni per l’autoconsumo diffuso sono dettagliate alla pagina “Definizioni” (e, qui questo articolo sotto)
Dal punto di vista dei vantaggi economici è interessante ricordare che, seguendo la predetta logica di classificazione dell’autoconsumo
In ogni caso è sempre possibile che il produttore sia un soggetto terzo. Il referente, per tutte le configurazioni per l’autoconsumo diffuso, può essere un soggetto mandatario tramite un mandato senza rappresentanza avente durata annuale tacitamente rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento”.
Diamo di seguito alcune definizioni, ricavate dal sito della Regione FVg e dall’ARERA, ne “Il nuovo testo integrato di ARERA sull’autoconsumo diffuso. Un altro tassello verso il pieno sviluppo del nuovo assetto dell’autoconsumo e delle comunità energetiche” di Marco Pezzaglia”
Rinviando alle fonti per completare quanto manca, vediamo alcune definizioni.
E’ una qualsiasi stazione elettrica alimentata in alta o altissima tensione provvista di almeno un trasformatore alta/media tensione o altissima/media tensione dedicato alla rete di distribuzione.
E’ una persona fisica o giuridica che non esercita l’attività di distribuzione di energia elettrica e che preleva l’energia elettrica, per la quota di proprio uso finale, da una rete con obbligo di connessione di terzi anche attraverso sistemi di distribuzione chiusi o linee private. Il cliente finale è altresì il titolare del punto di connessione dell’unità di consumo e dal medesimo gestita.
E’ il soggetto previsto dall’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 210/21.
“Il cliente attivo è un cliente finale ovvero un gruppo di clienti finali ubicati in un edificio o condominio che agiscono collettivamente, che, all’interno dei propri locali, svolgono almeno una delle seguenti funzioni: produzione di energia elettrica per il proprio consumo, accumulo o vendita di energia elettrica autoprodotta, partecipazione a meccanismi di efficienza energetica o di flessibilità, eventualmente per mezzo di un soggetto aggregatore.
Tali attività non possono in ogni caso costituire l’attività commerciale o professionale principale di tali clienti”.
E’ il soggetto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 199/21.
“Un cliente finale che diviene autoconsumatore di energia rinnovabile:
a) produce e accumula energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo:
1) realizzando un impianto di produzione a fonti rinnovabili direttamente interconnesso all’utenza del cliente finale. In tal caso, l’impianto dell’autoconsumatore di energia rinnovabile può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo in relazione all’installazione, all’esercizio, compresa la gestione dei contatori e alla manutenzione, purché’ il terzo resti soggetto alle istruzioni dell’autoconsumatore di energia rinnovabile. Il terzo non è di per se’ considerato un autoconsumatore di energia rinnovabile; 2) con uno o più impianti di produzione da fonti rinnovabili ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l’autoconsumatore opera, fermo restando che tali edifici o siti devono essere nella disponibilità dell’autoconsumatore stesso. In tal caso:
2.1) l’impianto può essere direttamente interconnesso all’utenza del cliente finale con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 chilometri, al quale non possono essere allacciate utenze diverse da quelle dell’unità di produzione e dell’unità di consumo. …. L’impianto dell’autoconsumatore può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo alle condizioni di cui al numero 1;
2.2) l’autoconsumatore può utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere l’energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili e consumarla nei punti di prelievo dei quali sia titolare lo stesso autoconsumatore;
b) vende l’energia elettrica rinnovabile autoprodotta e può offrire servizi ancillari e di flessibilità, eventualmente per il tramite di un aggregatore….”.
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E un gruppo di clienti attivi, secondo quanto previsto dall’articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 210/21, che regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato, individuando un soggetto responsabile. La titolarità e la gestione, compresi l’installazione, il funzionamento, il trattamento dei dati e la manutenzione degli eventuali impianti di produzione e di stoccaggio, ubicati nell’edificio o condominio nonché in siti diversi nella piena disponibilità dei clienti attivi medesimi, la cui produzione rileva ai fini della condivisione dell’energia elettrica operata dai clienti attivi, può essere in capo a un soggetto terzo, purché quest’ultimo sia soggetto alle istruzioni di uno o più clienti attivi facenti parte del gruppo.
E’ il soggetto che opera nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 31 del decreto legislativo 199/21.
“1. I clienti finali, ivi inclusi i clienti domestici, hanno il diritto di organizzarsi in comunità energetiche rinnovabili, purché’ siano rispettati i seguenti requisiti:
2. Le comunità energetiche rinnovabili di cui al comma 1 operano nel rispetto delle seguenti condizioni:
E’ il soggetto che opera nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 210/21 “La comunità energetica dei cittadini e’ un soggetto di diritto, con o senza personalità giuridica:
E’ l’autoconsumatore di energia rinnovabile che rispetta i requisiti previsti dall’articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2.1), del decreto legislativo 199/21 e che ha richiesto e ottenuto l’accesso al regime regolatorio e incentivante previsto per le forme di autoconsumo diffuso.
L’impianto può essere direttamente interconnesso all’utenza del cliente finale con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 chilometri, al quale non possono essere allacciate utenze diverse da quelle dell’unità di produzione e dell’unità di consumo. …. L’impianto dell’autoconsumatore può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo.
Il calcolo della lunghezza, pari al massimo a 10 km, del collegamento diretto è effettuato considerando la distanza minima tra la particella catastale ovvero l’insieme delle particelle catastali in cui sorge l’unità di consumo e la particella catastale ovvero l’insieme delle particelle catastali in cui sorge l’impianto di produzione.
E’ l’autoconsumatore di energia rinnovabile che rispetta i requisiti previsti dall’articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2.2), del decreto legislativo 199/21.
L’autoconsumatore può utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere l’energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili e consumarla nei punti di prelievo dei quali sia titolare lo stesso autoconsumatore.
E’ il cliente attivo che utilizza la rete di distribuzione per condividere l’energia elettrica prodotta e accumulata con uno o più impianti di produzione ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale il cliente attivo opera e consumarla nei punti di prelievo dei quali è titolare. Gli edifici o siti su cui sorgono gli impianti di produzione e di consumo devono essere nella piena disponibilità del cliente attivo. La titolarità e la gestione, compresi l’installazione, il funzionamento, il trattamento dei dati e la manutenzione degli eventuali impianti di produzione e di stoccaggio la cui produzione rileva ai fini della condivisione dell’energia elettrica operata dal cliente attivo, può essere in capo a un soggetto terzo, purché quest’ultimo sia soggetto alle istruzioni del cliente attivo.
E’ il servizio, erogato dal GSE, per tutte le configurazioni di autoconsumo diffuso e disciplinato dal presente provvedimento,
Forse la novità più importante in questa ultima parte dei Decreti è quella che stabilisce come si deve calcolare la distanza massima di 10 km entro i quali è possibile effettuare autoconsumo con una linea diretta, cioè senza avvalersi della Rete Elettrica Nazionale: 10 km calcolati sulla distanza minima tra la Particella catastale dove avviene la produzione e quella dove l’energia viene consumata.
Interessanti anche le prospettive offerte dalla CEC, comunità che può comprendere, privati, PMI, Autorità locali (compresi i Comuni), Enti di Ricerca, Enti religiosi e del terzo settore che ha lo scopo di fornire comunitariamente ai propri soci benefici economici, ambientali e sociali, e che può anche partecipare alla generazione, alla fornitura, alla distribuzione, all’aggregazione, al consumo e allo stoccaggio di Energia.
L’idea è buona – bisognerà vedere se prenderà piede.
Trieste 1 aprile 2023
Avv. Augusto Truzzi