La Corte di Cassazione, sez. III, con ordinanza del 19/10/2022 n. 30723 ha stabilito che con riguardo ai casi in cui non è possibile accertare chi fosse effettivamente al volante, si presume che alla guida ci sia il proprietario, ed ai fini assicurativi il terzo all’interno dell’autovettura deve essere considerato come terzo trasportato.
Nel caso giudiziario sotteso alla pronuncia, un’auto con dentro un giovane e la sua fidanzata, proprietaria della vettura, era precipitata in mare da una banchina portuale del Porto di Trapani, con la tragica conseguenza dell’annegamento della coppia; i genitori del ragazzo deceduto proponevano il giudizio nei confronti della Compagnia assicuratrice.
I corpi venivano trovati sollevati dai sedili “quasi a toccare il tetto in quanto privi di cinture di sicurezza“. Il sedile del lato guida si trovava spostato in avanti mentre quello accanto invece aveva lo schienale reclinato; oltre a ciò la leva del cambio era in folle e le chiavi si trovavano inserite nel quadro di accensione ed i finestrini e le portiere erano chiusi.
Posta l’impossibilità di evincere l’originaria postazione degli occupanti perché la posizione dei due corpi, lo stato dei due sedili e la leva del cambio porterebbero a ritenere che nessuno dei due ragazzi si trovasse a lato guida al momento del sinistro – ostandovi sia lo spostamento in avanti del sedile lato guida che lo schienale reclinato dell’altro sedile anteriore, normalmente in posizione verticale durante la marcia – veniva escluso che l’autovettura fosse in movimento subito prima di precipitare dal molo in acqua, rilevato anche che l’area del molo dove si trovava, era interdetta alla circolazione stradale ed adibita esclusivamente alle operazioni di ormeggio e disormeggio dei natanti poiché facente parte del demanio portuale.
Il primo giudice motivava il rigetto ritenendo che gli attori non avessero fornito la prova, come sarebbe stato loro onere, degli elementi costitutivi della domanda, cioè del trasporto del loro congiunto e dell’essere il sinistro riconducibile alla circolazione stradale.
Gli eredi del de cuius appellavano la sentenza sulla base di tre motivi: 1) la disconosciuta qualità di terzo trasportato dello stesso; 2) l’essere stato il veicolo in movimento al momento del sinistro; 3) la circostanza dell’apertura di fatto alla circolazione stradale dell’area del sinistro.
Anche la Corte d’Appello di Palermo negava il risarcimento chiesto in qualità di passeggero dagli eredi perché non era stata fornita la prova che viaggiasse in qualità diterzo trasportatoné quella della circolazione stradale al momento del sinistro.
Per entrambe le Corti di merito, l’auto sarebbe stata ferma e la coppia ne avrebbe fatto un uso improprio avendola utilizzata per appartarsi.
Diversamente la Corte di Cassazione civile, sezione terza, accoglieva con rinvio il ricorso dei genitoridel ragazzo deceduto, ribaltando così il giudizio.
Secondo la Cassazione, i giudici di merito hanno commesso un errore evidente ritenendo che il veicolo “una volta fermatosi in sosta e senza che alcuno degli occupanti fosse più alla guida (intesa come guida funzionale all’effettivo movimento), non potesse ritenersi in circolazione“.
Secondo l’art. 2054 c.c. infatti, la posizione di arresto del veicolo rientra nel concetto di circolazione stradale. Ne consegue che per l’operatività della garanzia per RCA è necessario che il veicolo si trovi sulla strada di uso pubblico o su area ad essa parificata.
In questo senso, la manovra compiuta da chi si trovava alla guida per arrestare l’autovettura nella posizione di quiete, poi rivelatasi instabile, si sarebbe dovuta comprendere nella nozione di circolazione del veicolo ed egualmente in quella nozione andava ricompreso lo stato del veicolo prima del suo tragico movimento.
Neppure rileva che il sinistro sia avvenuto in un’area facente parte del demanio portuale e interdetta alla circolazione stradale ed adibita esclusivamente alle operazioni di ormeggio e disormeggio dei natanti. “La copertura assicurativa – afferma la Corte – comprende, a condizione che se ne dimostri l’operatività a favore di chi la invoca, anche la circolazione che sia avvenuta con una manovra di circolazione vietatae dunque su un’area su cui vi erano limitazioni di circolazione“.
La Cassazione precisa poi che il trasportato è considerato “terzo” rispetto all’assicurazione del veicolo su cui viaggiava “solo se il suo trasporto non avvenga come conducente e ciò perché il conducentedel veicolo è il soggetto la cui condotta è coperta dall’assicurazione, sicché, dovendo valere l’assicurazione per un comportamento a lui ascrivibile, egli non può essere considerato “trasportato“.
Se il terzo alleghi che nel veicolo vi era il proprietario(o l’affidatario della vettura) il terzo deve comunque allegare se questi era anche lui trasportato o conducesse il veicolo. Se invece, per varie possibili ragioni, non è possibile accertareche era di fatto al volante in questi casi, secondo la Suprema Corte va considerato che “secondo l’id quod plerumque accidit, l’esistenza di una situazione di certezza sulla presenza a bordo (a) del soggetto che aveva la disponibilità del veicolo e, naturalmente, di una uguale certezza, sia circa il fatto che egli si trovasse nella condizione di idoneità legale a condurre il veicolo (cioè avesse la “patente di guida” in corso di validità), sia circa il fatto che non si trovasse in condizioni fisiche tali da non poter guidare il veicolo, ovvero (b) di un soggetto che da quello titolare della disponibilità del veicolo l’aveva di fatto ricevuta (trovandosi nelle condizioni legali e di fatto necessarie per poter guidare), si presta senza dubbio a giustificare un’inferenza necessaria” e l’inferenza è nel senso che è da presumere che chi conduceva il veicolo dovesse essere proprio il soggetto proprietarioo affidatario del veicolo.
Per la Suprema Corte si può quindi affermare che “allorquando un’azione risarcitoria venga esercitata contro l’assicuratore per la r.c.a. deducendo la morte di un soggetto che risulti essere stato a bordo di un veicolo in una situazione nella quale sia certo che a bordo di esso vi era anche il soggetto che aveva la disponibilità giuridica del veicolo stesso e che era idoneo sul piano legale e di fatto alla guida oppure un soggetto parimenti idoneo in questi due sensi, cui chi aveva quella disponibilità l’abbia affidata, qualora, all’esito dell’istruzione, risulti impossibile accertare positivamente chi conduceva il veicolo al momento del sinistro o comunque nell’ultima manovra inerente alla sua circolazione, si deve ritenere che conducente alla stregua dell’art. 2729, primo comma, c.c., fosse il titolare della disponibilità giuridica del veicolo o colui ai quale egli l’aveva affidata in fatto“.
“Ne consegue – prosegue la Corte – che a favore di chi abbia agito per il risarcimento del danno deducendo di essere stato a bordo del veicolo come terzo trasportato o a favore degli eredi che agiscano per il caso che egli sia venuto a mancare nel sinistro e abbiano dedotto la sua presenza come terzo trasportato, qualora risulti accertata la dedotta presenza a bordo del titolare o dell’affidatario (provvisti di idoneità legale d di fatto alla guida), si deve ritenereraggiunta la prova dell’essere stato quel soggetto un terzo trasportato“.
Analogo principio, prosegue la Cassazione, va affermato nel caso in cui già il fatto storico ab origine, cioè come deducibile e dedotto da chi agisce, non riveli chi era alla guida del veicolo al momento della verificazione del sinistro o nell’ultima manovra circolatoria causalmente rilevante, ed all’esito dell’istruzione risulti confermata l’impossibilità di accertare positivamente chi conducesse il veicolo in quel momento.
Del primo principio può avvalersi anche il trasportato sopravvissuto al sinistro: egli può invocare la suddetta presunzione e se essa all’esito dell’istruzione non venga smentita dovrà ritenersi che conducente fosse il titolare della disponibilità del veicolo o colui cui il veicolo da detto titolare fosse stato affidato.
Nel caso di specie di fronte all’accertata impossibilità di individuare positivamente se, al momento del parcheggio in sosta del veicolo (ultima manovra di circolazione) guidasse il de cuius oppure la proprietaria del veicolo, la Corte d’Appello di Palermo avrebbe dovuto considerare come terzo trasportato il de cuius, dovendosi presumere che la presenza a bordo della proprietaria dovesse far propendere che la stessa fosse stata conducente del veicolo in quella manovra.
Trieste, 4 aprile 2023
Avv. Emanuela Sofia