GARANZIE POST VENDITA

In particolare: le modifiche entrate in vigore dal 1 gennaio 2022 al Codice del Consumo

            Le garanzie post vendita sono regolate nella parte finale del Codice del Consumo (d’ora in poi CC) ed in specie la PARTE IV, TITOLO III, Capo I. In pratica gli articoli 128 e seguenti di detto codice (cioè del Decreto legislativo 206/2005)

            Tale parte del Codice è stata novellata notevolmente dal Decreto Legislativo n. 170/2021 – in attuazione della Direttiva UE 2019/771 – modificando gli articoli da 128 a 135, ed inserendo ulteriori articoli dal 135 bis al 135 septies. Tale norma è entrata in vigore il 1 gennaio del 2022. Vediamola.

            Con questa modifica sono stati cambiati tutti gli articoli del CC dal 128 al 135. Per i contratti preesistenti vale la normativa pregressa: tutti i contratti conclusi sino al 31 dicembre 2021 sono regolati dalla normativa preesistente.

            La nuova normativa amplia le tutela a favore dei consumatori..

            Peraltro, in nome dell’armonizzazione della normativa comunitaria la novella (D. Lgs. 170/21) pone anche dei limiti. In specie quelli previsti dall’art. 135 septies II comma: “per gli aspetti disciplinati dal presente capo non si applicano altre disposizioni aventi l’effetto di garantire al consumatore un diverso livello di tutela” In altre parole gli Stati membri sono obbligati ad abrogare le normative preesistenti e contrastanti e non promulgarne di nuove che siano, appunto, in contrasto con la Direttiva succitata anche se in favore dei consumatori.

            Ancora: sempre l’art. 135 septies, ma al I comma prevede che: “per quanto non previsto dal presente capo, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di formazione, validità ed efficacia dei contratti, comprese le conseguenze della risoluzione del contratto e il diritto al risarcimento del danno”. In attesa delle prime determinazioni della Giurisprudenza, si dovrebbe ritenere che questa norma divida in due le tutele: per quanto non previsto nel CC valgono le regole generali dettate dal codice civile.

            Il nuovo articolo 128 non parla esplicitamente di garanzie, ma è più dettagliato nell’indicare i vari aspettati dei diritti del consumatore. Vale riportare almeno il I comma:

“1. Il presente capo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita conclusi tra consumatore e venditore fra i quali la conformità dei beni al contratto, i rimedi in caso di difetto di conformità, le modalità di esercizio di tali rimedi e le garanzie convenzionali. A tali fini, ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione nonché quelli di appalto, d’opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni da fabbricare o produrre.”

            Consumatore è “qualsiasi persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”.

            I beni oggetto del contratto sono beni materiali, anche se da assemblare, animali vivi e anche se con dei limiti, beni usati. In questa il nuovo articolo ricalca il precedente. Ma con un’importante aggiunta: i beni con “elementi digitali”.

            Anche se il nuovo testo non parla direttamente di un’obbligazione del venditore, di fatto, gli articoli successivi, cioè il 129, 130 e 131, richiamandosi quasi integralmente alla normativa previgente sanciscono con più precisione quali sono gli elementi in base ai quali si può o meno considerare conforme il bene e offrendo dei rimedi in caso di difetti che sono quasi uguali ai precedenti.

            L’art. 129 CC distingue tra requisiti oggettivi e soggettivi dei beni e, soprattutto, introduce tra gli obblighi del venditore quelli relativi all’imballaggio e alle istruzioni per l’installazione dei beni.

            Infatti: art. 129 n. 2  “Per essere conforme al contratto di vendita, il bene deve possedere i seguenti requisiti soggettivi, ove pertinenti: a) corrispondere alla descrizione, al tipo, alla quantità e alla qualità contrattuali e possedere la funzionalità, la compatibilità, l’interoperabilità e le altre caratteristiche come previste dal contratto di vendita; b) essere idoneo ad ogni utilizzo particolare voluto dal consumatore, che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al più tardi al momento della conclusione del contratto di vendita e che il venditore abbia accettato; c) essere fornito assieme a tutti gli accessori, alle istruzioni, anche inerenti all’installazione, previsti dal contratto di vendita; e d) essere fornito con gli aggiornamenti come previsto dal contratto di vendita.”

            Inoltre, “3. Oltre a rispettare i requisiti soggettivi di conformità, per essere conforme al contratto di vendita il bene deve possedere i seguenti requisiti oggettivi, ove pertinenti: a) essere idoneo agli scopi per i quali si impiegano di norma beni dello stesso tipo, tenendo eventualmente conto di altre disposizioni dell’ordinamento nazionale e del diritto dell’Unione, delle norme tecniche o, in mancanza di tali norme tecniche, dei codici di condotta dell’industria applicabili allo specifico settore; ) b) ove pertinente, possedere la qualità e corrispondere alla descrizione di un campione o modello che il venditore ha messo a disposizione del consumatore prima della conclusione del contratto; c) ove pertinente essere consegnato assieme agli accessori, compresi imballaggio, istruzioni per l’installazione o altre istruzioni, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi di ricevere”.

            L’art. 130 detta una complessa serie di norme per assicurarsi che il venditore tenga informato il compratore degli aggiornamenti, con particolare riguardo a quelli digitali

            L’art. 131 sancisce un nuovo importante principio: quando il difetto di installazione sia imputabile al venditore diviene esso stesso un difetto di conformità.

            L’art. 132 prende in esame i diritti dei terzi

            L’articolo 133 è fondamentale, non solo stabilisce la responsabilità del venditore nei confronti del consumatore per almeno due anni (uno per i beni usati), ma anche che la relativa azione si prescrive in 26 mesi (due anni e due mesi) dalla consegna. Inoltre non prevede più l’obbligo per il consumatore di denunciare i vizi entro due mesi (dal qui la prescrizione di due anni e due mesi risalente alla versione precedente – prescrizione di 26 mesi che però rimane invariata).

            Vediamolo:  “1. Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene omissis  e che si manifesta entro due anni da tale momento. Fermo quanto previsto dall’articolo 130, comma 2, il presente comma si applica anche ai beni con elementi digitali. 2. Nel caso di beni con elementi digitali, quando il contratto di vendita prevede la fornitura continuativa del contenuto digitale o del servizio digitale per un periodo di tempo, il venditore è responsabile anche per qualsiasi difetto di conformità del contenuto digitale o del servizio digitale che si verifica o si manifesta entro due anni dal momento della consegna dei beni con elementi digitali. Se il contratto prevede una fornitura continuativa per più di due anni, il venditore risponde di qualsiasi difetto di conformità del contenuto digitale o del servizio digitale che si verifica o si manifesta nel periodo di tempo durante il quale il contenuto digitale o il servizio digitale deve essere fornito a norma del contratto di vendita. 3. L‘azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l’esecuzione del contratto, può tuttavia far valere sempre i diritti di cui all’articolo 135-bis. 4. Nel caso di beni usati le parti possono limitare la durata della responsabilità di cui ai commi 1 e 2 e il termine di prescrizione di cui al comma 3 ad un periodo di tempo non inferiore ad un anno”.

            L’art. 134 si occupa del diritto di regresso del venditore.

            Particolarmente importanti i successivi articoli 135 e 135 bis. Il primo si occupa dell’onere della prova e sancisce che il difetto di conformità si presume sino ad un anno dalla consegna (prima la presunzione era di soli sei mesi): “1. Salvo prova contraria, si presume che qualsiasi difetto di conformità che si manifesta entro un anno dal momento in cui il bene è stato consegnato esistesse già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità. Il presente comma si applica anche ai beni con elementi digitali.”

            L’art. 135 bis fissa in un numero chiuso i rimedi, mettendoli anche in ordine. “Al consumatore viene attribuito il diritto al ripristino della conformità del bene (riparazione o sostituzione) e, in via gradata, alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto, secondo la già sperimentata graduazione gerarchica che impone allo stesso di domandare innanzi tutto uno dei due dei rimedi primari, scegliendo discrezionalmente quale di essi; nell’ipotesi in cui entrambi siano di impossibile esecuzione o i costi che il venditore dovrebbe sostenere siano sproporzionati, l’acquirente potrà esperire i rimedi secondari scegliendo tra la riduzione proporzionale del prezzo e la risoluzione del contratto” (cit. da Angelo Luminoso: “La nuova disciplina delle garanzie nella vendita al consumatore – una prima lettura del D. Lgs. 170/21 da “Europa e Diritto Privato”, fasc.3, 1 settembre 2022 ).

            Da rilevare che la novella prevede al IV comma la possibilità pel consumatore di chiedere direttamente la risoluzione del contratto in alcuni casi. Mentre al comma VI viene prevista e sancita la possibilità per il consumatore di avvalersi dell’eccezione di inadempimento: “6. Il consumatore può rifiutarsi di eseguire il pagamento di qualsiasi parte di prezzo fino a quando il venditore non abbia adempiuto agli obblighi previsti dal presente capo. Restano ferme le disposizioni del codice civile che disciplinano l’eccezione di inadempimento e il concorso del fatto del consumatore”.

            Il consumatore ha inoltre il diritto al risarcimento del danno ex art. 135 septies 1 comma che rimanda alla normativa del codice civile: “1. Per quanto non previsto dal presente capo, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di formazione, validità ed efficacia dei contratti, comprese le conseguenze della risoluzione del contratto e il diritto al risarcimento del danno”.

            L’art. 135 ter regola tempi e modi per la riparazione e la sostituzione del bene: devono avvenire senza spese, entro un termine congruo e senza inconvenienti notevoli pel consumatore.

            L’art. 135 quater prevede il caso di riduzione del prezzo e risoluzione del contratto: 1. La riduzione del prezzo è proporzionale alla diminuzione di valore del bene ricevuto dal consumatore rispetto al valore che avrebbe avuto se fosse stato conforme 2. Il consumatore esercita il diritto alla risoluzione del contratto di vendita mediante una dichiarazione diretta al venditore contenente la manifestazione di volontà di risolvere il contratto di vendita. 3. Se il difetto di conformità riguarda solo alcuni dei beni consegnati a norma del contratto di vendita e sussiste una causa di risoluzione del contratto di vendita ai sensi dell’articolo 135-bis, il consumatore può risolvere il contratto limitatamente ai beni non conformi e a quelli acquistati insieme ai beni non conformi, qualora non sia ragionevolmente presumibile la sussistenza di un interesse del consumatore a mantenere nella propria disponibilità i beni non affetti da vizi.

            L’articolo seguente, 135 quinquies, si occupa delle garanzie convenzionali. Ricalca la normativa pregressa salvo che permette che le garanzie convenzionali possano non essere gratuite.

            Gli articoli 135 sexies e septies sono norme di chiusura. Il primo sancisce il carattere imperativo delle presenti norme. E’ bene riportarlo:  “1. Salvo quanto altrimenti disposto dal presente capo, è nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformità, volto ad escludere o limitare a danno del consumatore, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal presente capo. La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore (c. d. nullità di protezione NdR) e può essere rilevata d’ufficio dal giudice.2. Il venditore può sempre offrire al consumatore condizioni contrattuali di maggior tutela rispetto a quanto previsto dalle disposizioni del presente capo. 3. E’ nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l’applicabilità al contratto di una legislazione di uno Stato non appartenente all’Unione europea, abbia l’effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente capo, laddove il contratto presenti uno stretto collegamento con il territorio di uno Stato membro dell’Unione europea.”

            L’art. 135 septies richiama il codice civile per quanto non previsto dal presente Capo.

            Gli articoli successivi, cioè quelli del Capo I bis, cioè quelli dall’art. 135 octies in poi disciplinano la vendita di beni digitali

            Sul punto si veda su questo stesso sito  “LE NUOVE MODIFICHE AL CODICE DEL CONSUMO”

Trieste, 12 aprile 2023

                                                           Avv. Augusto Truzzi

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