La Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, ha recentemente ribadito il principio già espresso in precedenza (ex multis sent. Cass. n. 17390 del 21 febbraio 2018) del dovere del conducente di veicolo di di fermarsi o quanto meno di procedere a passo d’uomo laddove i raggi solari rappresentino un impedimento alla guida, con la conseguenza che l’abbagliamento del sole non scusa il conducente che ha causato un incidente stradale (Cass. Pen., sez. IV, sent. n. 4155 del 1 febbraio 2023).
L’abbagliamento del sole dunque non può essere ricompreso nel cosiddetto “caso fortuito” che scrimina la condotta del conducente, trattandosi di un fenomeno naturale, la cui insorgenza è da ritenersi del tutto prevedibile in determinate circostanze.
Nella fattispecie di cui alla sentenza de qua, il conducente di un autocarro, tamponando rovinosamente un autobus parcheggiato al lato destro della carreggiata, causava lesioni gravi alla passeggera da lui trasportata e ferite al conducente dell’autobus stesso. All’imputato si contestava, in violazione dell’art. 141, comma 3, Cod. Strada, di aver omesso la dovuta attenzione e di non aver regolato adeguatamente la velocità del suo veicolo in relazione alle circostanze di luogo– centro urbano fiancheggiato da edifici e presenza di attraversamenti pedonali– e di tempo vista la visibilità ridotta per l’abbagliamento del sole.
L’imputato, condannato sia in primo che in secondo grado, proponeva ricorso per Cassazione dove venivano addotti quali cause dell’incidente la condotta imprudente del veicolo tamponato oltre all’abbagliamento del sole e veniva richiesta la riqualificazione del reato rispetto a quella ravvisata dai giudici di merito e cioè dall’art. 590 bis c.p. (lesioni personali stradali gravi) a quello di cui all’art. 590 c.p. (lesioni personali colpose).
Secondo la tesi difensiva la condotta del ricorrente andava individuata in una colpa generica anziché specifica, essendosi l’incidente verificato – in assenza di violazioni dei limiti di velocità – per errata percezione di ciò che rientrava nel campo visivo del conducente a causa di abbaglio solare.
La Suprema Corte ritiene corretta la ricostruzione di entrambe le sentenze di merito e la corretta sussunzione del fatto e della condotta nella fattispecie di cui all’art. 590 bis c. p.
La Corte ritiene che l’imputato abbia violato l’art. 141 Codice della strada (velocità) che, per quanto norma “elastica” la sua violazione comporta la violazione di una norma specifica poichè contiene una precisa indicazione dei comportamenti che devono adottarsi nella circolazione e stradale (controllo del veicolo, capacità di compiere le manovre necessarie in condizioni di sicurezza, arresto tempestivo entro i campi di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile).
Per concludere, la Suprema Corte ribadisce che “in caso di abbagliamento, il conducente del veicolo deve moderare la velocità ed anche arrestare la marcia fino a quando la condizione impeditiva sussista” e che “il fenomeno dell’abbagliamento dai raggi solari non rientra nelle ipotesi di caso fortuito per le quali è ipotizzabile un esonero di responsabilità del soggetto agente, trattandosi di un fenomeno naturale, la cui insorgenza è del tutto prevedibile in determinate circostanze”.
Trieste, 3 marzo 2023.
Avv. Emanuela Sofia