AGCOM, CoReCom e conciliazioni telefoniche

            Pochi di noi sanno che cosa siano le Autorità Garanti e non molti hanno sentito parlare di AGCOM e CoReCOM. A noi interessa occuparcene per quanto riguarda le conciliazioni telefoniche.

            Già, ma di che cosa stiamo parlando?

            Iniziamo dall’AGCOM: “L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni è un’Autorità indipendente, istituita dalla legge 249 del 1997. Indipendenza e autonomia sono elementi costitutivi che ne caratterizzano l’attività e le deliberazioni.

L’Agcom è innanzitutto un’Autorità di garanzia: la legge istitutiva affida all’Autorità il duplice compito di assicurare la corretta competizione degli operatori sul mercato e di tutelare i consumi di libertà fondamentali degli utenti.

            L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni è un’Autorità “convergente”. In quanto tale svolge funzioni di regolamentazione e vigilanza nei settori delle comunicazioni elettroniche, dell’audiovisivo, dell’editoria, delle poste e più recentemente delle piattaforme online. I profondi cambiamenti determinati dalla digitalizzazione del segnale, che ha uniformato i sistemi di trasmissione dell’audio (inclusa la voce), dei video (inclusa la televisione) e dei dati (incluso l’accesso a Internet), sono alla base della scelta del modello convergente, adottato dal legislatore italiano e condiviso da altre Autorità di settore a livello europeo e internazionale. 

Al pari delle altre Autorità previste dall’ordinamento italiano, l’Agcom risponde del proprio operato al Parlamento

            Tra le altre molteplici funzioni che svolge l’AGCOM, c’è quella di aiutare a dirimere le controversie tra operatori e consumatori – utenti.

            Accanto agli interventi finalizzati a migliorare la tutela degli utenti nella fasi relative alla scelta del fornitore di servizi, alla conclusione del rapporto contrattuale e alla sua normale esecuzione, l’Autorità ha dettato una serie di regole per consentire agli utenti di dialogare in una situazione paritaria con l’operatore e far valere le proprie ragioni anche nelle ipotesi in cui il rapporto contrattuale entri in una fase di insoddisfazione e litigiosità tra le parti.

            Tra queste rientrano le iniziative assunte dall’Autorità per regolare il contenzioso tra utenti e operatori e tutelare i consumatori e gli utenti mediante l’attività di vigilanza e sanzione.

  • Il Regolamento per la risoluzione delle controversie tra utenti e operatori, ( vedi https://www.agcom.it/documentazione/documento?p_p_auth=fLw7zRht&p_p_id=101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE_assetEntryId=10704701&_101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE_type=document)
  • con l’introduzione del tentativo obbligatorio di conciliazione e la possibilità di adottare – per i casi più gravi – dei provvedimenti temporanei d’urgenza, è volto ad agevolare l’accesso alla giustizia da parte degli utenti e a consentire una risoluzione rapida e non eccessivamente onerosa delle controversie contrattuali.
  • Il Regolamento in materia di procedure sanzionatorie consente all’Autorità di svolgere, anche sulla base delle denunce trasmesse dagli utenti, attività di controllo e vigilanza sulle condotte degli operatori, potendo chiedere la cessazione di comportamenti lesivi degli interessi degli utenti e irrogare, in caso di accertate violazioni delle norme di settore a tutela dei consumatori e degli utenti, sanzioni pecuniarie nei confronti degli operatori responsabili.

            Per arrivare alle conciliazioni l’Agcom si avvale della collaborazione coi CoReCom. I Corecom sono enti pubblici a struttura mista: sono di emanazione regionale e sono altresì articolazioni territoriali e organiche dell’AGCOM. In pratica svolgono funzioni per le Regioni e allo stesso tempo sono organi funzionali dell’AGCOM.

            Con  la delibera n. 427/22/CONS, è stato approvato l’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni.

            La Conciliazione innanzi al CoReCom è una c. d. conciliazione di II grado: prima di esperirla è indispensabile aver prima presentato una rimostranza all’operatore. In difetto non si potrà procedere.

            In altre parole, il tentativo obbligatorio di conciliazione è una procedura obbligatoria che deve essere attivata prima di ricorrere alla giustizia ordinaria nel caso di mancato rispetto delle disposizioni relative ai diritti degli utenti finali stabiliti dalle norme legislative, dalle delibere dell’Agcom, dalle condizioni contrattuali e dalle carte dei servizi degli operatori dei servizi di comunicazioni elettroniche.

            Come recita, infatti, la sezione dedicata del sito dell’AGCOM, “L’utente che, pur avendo presentato reclamo, non riesce a risolvere il problema insorto con il proprio fornitore di servizi di comunicazione elettronica, può avviare la procedura prevista dal nuovo Regolamento per la soluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche (delibera n. 203/18/CONS)

Prima di poter agire in giudizio, infatti, l’utente ha l’obbligo di esperire un tentativo di conciliazione, procedura extragiudiziale in cui le parti, aiutate da un soggetto terzo, tentano in modo amichevole di trovare una soluzione bonaria della lite.

Tale tentativo può essere intrapreso dinanzi ai Co.re.com che operano, su delega dell’Autorità, a livello regionale, tramite la nuova piattaforma online Conciliaweb, o, in alternativa, presso:

  • gli organismi di negoziazione paritetica che prevedono la partecipazione delle associazioni dei consumatori, iscritti nell’elenco di cui alla delibera n.661/15/CONS;
  • gli organismi ADR iscritti nell’elenco di cui alla delibera n. 661/15/CONS;
  • le Camere di conciliazione istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura aderenti al protocollo d’intesa stipulato tra l’Autorità e Unioncamere”

            In particolare, per avvalersi della speciale procedura prevista da AGCOM e CoReCom, “Il titolare dell’utenza che intende presentare l’istanza di conciliazione al Corecom deve accedere esclusivamente alla piattaforma ConciliaWeb tramite le proprie credenziali SPID (Sistema pubblico di identità digitale)CIE (Carta di identità elettronica), eIDAS (electronic Identification Authentication). Una volta avviato il procedimento l’utente avrà la possibilità di delegare un altro soggetto registrato sulla piattaforma per lo svolgimento della procedura. Qualora non intenda procedere personalmente, l’istante potrà avvalersi di soggetti accreditati quali, avvocati, associazioni dei consumatori, commercialisti, esperti contabili, ed enti esponenziali i quali, a pena di inammissibilità dell’istanza, dovranno allegare la copia del documento d’identità dell’utente e il mandato compilato mediante apposito webform presente sulla piattaforma (Citato dal sito del CoReCom FVG).

            Una procedura non semplice. Per questo sono previsti l’assistenza di associazioni di consumatori, avvocati, ecc.

Trieste, 20 aprile 2023

                                                           Avv. Augusto Truzzi

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