Cassazione: no al risarcimento danni in assenza di foto dell’incidente stradale e dei danni riportati

La Corte di Cassazione civile, sezione VI, con sentenza (ud. 14/06/2022, dep. 05/10/2022) n. 28924, intervenendo a proposito dell’onere della prova incombente sulla parte che chiede di essere risarcita dei danni subiti a seguito di incidente stradale ha negato il risarcimento dei danni per mancata produzione delle foto del sinistro stradale.

Nel caso giudiziario sotteso alla pronuncia de qua il proprietario e conducente del veicolo danneggiato aveva agito in giudizio per ottenere il risarcimento dei rilevanti danni patiti in un sinistro stradale (quantificati in Euro 5.330,49 per le spese di recupero e per i danni riportati alla carrozzeria della propria auto, rimasta coinvolta nell’incidente stradale,  oltre alla somma per il danno biologico, temporaneo e permanente subito) offrendo a riprova della sua dinamica e della responsabilità esclusiva altrui la sola testimonianza di alcune persone, senza produrre foto alcuna né dei danni riportati dall’autovettura di cui si chiede il risarcimento, né della posizione delle due autovetture, né alcun rilievo fotografico e/o video del luogo del sinistro.

Il Giudice di Pace, investito per primo della questione, lamentava la mancata produzione di qualsiasi rilievo fotografico del luogo del sinistro, della posizione delle due autovetture e dei danni riportati dall’auto e sottolineava come di fatto “Nemmeno i meccanici e i carrozzieri, che usano fotografare gli autoveicoli rimasi coinvolti in incidenti stradali, prima di ripararli, risulta che abbiano fornito alla parte attrice i dovuti rilievi fotografici” (Giudice di Pace di Benevento, sentenza n. 133/2018).

 Il Tribunale, nella sua veste di giudice dell’Appello, riteneva il percorso logico-giuridico seguito dal primo Giudice immune da censure ed affermava che: “stante l’attuale tecnologia a disposizione delle parti in ogni momento, il tempo delle cause risarcitorie per sinistri stradali fatte solo con testimonianze è finito. Ben più adeguata deve essere l’impegno delle parti attrici nell’adempiere all’onere della prova” (Tribunale di Benevento, sentenza n. 1939 del 31 dicembre 2020).

Nel giudizio di legittimità avanti la Suprema Corte, il ricorrente reclamava la completezza assoluta della ricostruzione dei fatti da lui offerta nel primo e nel secondo grado, lamentato altresì la mancanza del giudice nell’ escutere adeguatamente i testimoni (denunciava anche che la sentenza di secondo grado andava riformata perché contenente una motivazione meramente apparente e al di sotto del minimo costituzionale).

I giudici di legittimità però confermavano la tesi dei giudici di merito, secondo cui ai tempi dello smartphone si debba pretendere dalla parte danneggiata qualcosa di più della sola prova per testimoni.

Per la Suprema Corte nella sentenza n. 28924 «ai tempi degli smartphone, ma anche dei più tradizionali telefonini cellulari, desta inquietante perplessità il fatto che non sia stata fatta alcuna foto del sinistro, della posizione statica degli autoveicoli dopo il sinistro, degli stessi autoveicoli e dei danni subiti. Nemmeno i meccanici e i carrozzieri, che usano fare foto agli autoveicoli quando sono coinvolti in incidenti stradali, prima di ripararli, risulta che abbiano fornito all’attrice rilievi fotografici, o comunque, questa, pur avendoli, non li ha prodotti in giudizio».

La prova testimoniale nel processo civile è liberamente apprezzabile dal giudice e per ricostruire l’esatta dinamica di un sinistro stradale le prove testimoniali si rivelano spesso inidonee o comunque insufficienti a porre il giudice nella posizione di valutare autonomamente se il fatto si sia effettivamente verificato, in che modo si sia verificato e di chi sia la colpa. Ma ai tempi nostri, “stante l’attuale tecnologia a disposizione delle parti in ogni momento, il tempo delle cause risarcitorie per sinistri stradali fatte solo con testimonianze è finito. Ben più adeguato deve essere l’impegno delle parti attrici nell’adempiere all’onere della prova”, ne consegue che va preteso da chi agisce per il risarcimento dei danni che si procuri e offra al giudice adeguata documentazione fotografica o attraverso videoripresa.

Concludendo, nell’epoca di smartphone e tablet è raccomandabile scattare immediatamente qualche foto e/o riprendere qualche video dei danni e del luogo del sinistro in caso di incidente stradale e, successivamente assicurarsi anche che prima che vengano effettuate da meccanici e carrozzieri le dovute riparazioni i danni vengano comunque documentati attraverso delle immagini o video.

Trieste, 31 marzo 2023.

Avv. Emanuela Sofia

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