Per l’ex imprenditore Concordato minore o Ristrutturazione del debito del consumatore? Risposte discordanti dei Tribunali
La nuova versione di quello che la legge 13 del 2013 c. d. “legge salva suicidi” chiamava Accordo di composizione della Crisi, o anche esdebitazione o accordo coi creditori, è ora denominato “Concordato minore” ed è stato notevolmente modificato dal vigente Codice della Crisi (CdC o ccii – codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza)
Ora per espressa volontà del Legislatore, da questa procedura (che è stata invece estesa alle imprese agricole) sono stati esclusi i consumatori. Recita infatti l’articolo 74 CdC: “Proposta di concordato minore:
“1. I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), in stato di sovraindebitamento escluso il consumatore, possono formulare ai creditori una proposta di concordato minore, quando consente di proseguire l'attivita' imprenditoriale o professionale.
In verità la Giurisprudenza si sta interrogando se nel caso in cui la persona sia un ex imprenditore o professionista ora consumatore che abbia però contratto i debiti, in tutto o in parte nel corso della propria attività professionale debba essere ammesso al piano del consumatore (rectius alla Ristrutturazione dei debiti del consumatore) o debba essere ammesso al Concordato Minore nonostante l’espresso divieto del Legislatore.
Sono i primi tentativi di rispondere alla domanda che si era posta la dottrina: che fare nel caso che una persona sia sovra indebitata a causa di debiti “professionali” o “misti” cioè di debiti
contratti come imprenditore o come professionista, ma che non rivesta più tale veste e sia a tutti gli effetti un consumatore?
I due recentissimi casi che sotto riportiamo sono di parere opposto.
La sentenza del Tribunale di Reggio Emilia del febbraio 2023 ammette l’ex imprenditore , ora consumatore alla Ristrutturazione dei debiti del consumatore
In questo caso il Giudice di merito ha privilegiato l’aspetto personale su quello debitorio e sulla qualità dei debiti. In buon sostanza rileva lo status che la persona ha al momento della domanda.
Ricordiamo che per la parte in esame il Codice della Crisi è entrato in vigore nel luglio del 2022 e che, quindi, ha meno di un anno. Di conseguenza le pronunce sono pochissime e tutte di merito.
Vediamo i due casi estratti da De Jure, la Banca dati della Giuffrè.
Il primo e più importante è del Tribunale Reggio Emilia, 02/02/2023: Ristrutturazione dei debiti del consumatore: applicabile anche al consumatore ex imprenditore per i debiti contratti nell'esercizio dell'impresa
Con una sentenza resa in sede di contestazione di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore – presentato da due soggetti persone fisiche prima svolgenti attività d’impresa – il Tribunale di Reggio Emilia ha omologato il suddetto piano ai sensi dell’art. 70 comma 7 ccii, ritenendo non fondate le osservazioni avanzate da un creditore. In particolare, quest’ultimo segnalava l’origine “imprenditoriale” dei debiti contratti dai due ricorrenti – in quanto sorti al tempo e in funzione dell’attività d’impresa da questi precedentemente svolta – e ne suggeriva la conseguente incompatibilità con la procedura di ristrutturazione debitoria ex artt. 67 e ss. ccii (Ristrutturazione dei debiti del consumatore Consumatore NdR), tale da impedire l’omologazione del piano.
Il Tribunale richiama la definizione di “consumatore” fornita dall’art. 2 comma 1 lett. e) ccii – “persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o
professionale eventualmente svolta (…)” – ricavando come tale qualifica possa applicarsi, altresì, a chi, come i ricorrenti, agisce nel presente per scopi estranei all’attività imprenditoriale, pur avendola eventualmente svolta nel passato.
A tale conclusione il Giudice emiliano giunge anche – con un ragionamento a contrariis – considerando quanto rinvenibile nella relazione illustrativa al D.Lgs. 14/2019 che afferma che “non può ritenersi consumatore la persona fisica che non abbia cessato di svolgere un’attività imprenditoriale (…) in precedenza esercitata”. Tali argomenti sarebbero, peraltro, coerenti con la lettura interpretativa accolta dalla Corte di cassazione sotto il vigore della L. 3/2012 (si veda Cass. 1° febbraio 2016 n. 1869).
Infine, ritiene il Tribunale che, essendo il diverso procedimento del Concordato Minore (artt. 74 e ss. ccii) precluso a pena di inammissibilità della domanda ex art. 33 ultimo comma ccii – a chi abbia svolto attività d’impresa ma sia stato successivamente cancellato dal registro delle imprese, come avvenuto ai ricorrenti nel procedimento in discorso, costoro non disporrebbero neanche di tale alternativa.
Ritenuta, pertanto, non fondata tale osservazione e pronunciatosi favorevolmente circa la convenienza del piano di ristrutturazione presentato dai ricorrenti rispetto all’alternativa liquidatoria, il Tribunale omologa il piano ai sensi dell’art. 70 comma 7 ccii (Piano di ristrutturazione del Consumatore NdR).
In questo caso il Giudice ha privilegiato l’aspetto personale su quello oggettivo della natura dei debiti, a modesto avviso di chi scrive correttamente: infatti la lettera della Legge e lo status della persona mal si adatterebbero al Concordato minore.
Veniamo alla soluzione opposta prospettata dal Tribunale di Ancona. Vediamo due massime estrapolate dalla medesima decisione.
Tribunale Ancona sez. II, 11/01/2023, n.11/01/202
L'imprenditore individuale cessato, socio accomandatario di s.a.s., può accedere al concordato minore. L’imprenditore individuale cancellato dal Registro delle imprese può accedere al concordato minore, ex art. 74, comma 2, c.c.i.
ll disposto di cui all’art. 33, comma 4, c.c.i., ai sensi del quale è inammissibile la domanda di accesso alla procedura presentata dall’imprenditore cancellato, deve ritenersi riferita al solo imprenditore collettivo, la cui cancellazione dal registro delle imprese determina la definitiva estinzione ex art. 2945 c.c.
L'imprenditore individuale che ponga fine alla propria attività, al contrario, sopravvive alla cessazione della ditta e, qualora versi in stato di sovraindebitamento, per debiti di impresa e, perciò, di natura non consumeristica, non può accedere al piano di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 67 c.c.i. (cioè alla Ristrutturazione dei debiti del Consumatore NdR) (nel caso di specie, l’imprenditore individuale ha proposto domanda di concordato minore per debiti riferibili all’attività d’impresa, nella sua qualità di socio accomandante di s.a.s.) – Fonte: Ilsocietario.it 8 MARZO 2023
Ancora, sempre sulla stessa decisione:
Tribunale Ancona sez. II, 11/01/2023, n.11/01/202
Domanda di ammissione al concordato minore presentata dall'imprenditore persona fisica cancellato dal Registro delle imprese
Nell’ambito di un procedimento di apertura della procedura di ex artt. 74 ss. CCII, ha ritenuto che la circostanza che l’imprenditore persona fisica abbia presentato domanda di ammissione a tale procedura dopo l’avvenuta cancellazione dal Registro delle imprese non risulta ostativa all’apertura della procedura nonostante il disposto dell’art. 33, comma 4, CCII.
Tale disposizione deve, infatti, intendersi riferita al solo imprenditore collettivo la cui cancellazione dal Registro delle imprese determina l’effettiva estinzione; diversamente l’imprenditore individuale che pone fine alla propria attività sopravvive alla cessazione della ditta.
Negare all’imprenditore individuale cessato anche l’accesso alla procedura negoziale di concordato minore una determinerebbe un’ingiustificata limitazione degli strumenti disponibili per la sua esdebitazione ed una illogica esclusione dagli strumenti di natura
negoziale. (Fonte: Ilfallimentarista.it 27 GENNAIO 2023
Come detto le due impostazioni sono opposte: una ammette l’ex imprenditore alla Ristrutturazione del debito del consumatore, l’altra al Concordato minore.
L’unico punto in comune è la preoccupazione di ammettere una figura “mista” come quella dell’ex imprenditore, ex professionista ora consumatore ad una delle procedure di esdebitazione alternative alla liquidazione. Un tanto per non privarlo di una soluzione negozialedella crisi.
Come detto chi scrive propende per la prima ipotesi: l’ex imprenditore è a tutti gli effetti un consumatore e appare difficile adattare il Concordato minore ad un consumatore.
Trieste 28 aprile 2023
avv. Augusto Truzzi