Fidejussione Omnibus

BREVI CONSIDERAZIONI SULLA RECENTE SENTENZA DELLA CASSAZIONE A SEZIONI UNITE N. 41994 del 30 dicembre 2021 SULLE C. D. FIDEJUSSIONI OMNIBUS

Di recente, e precisamente il 30 dicembre del 2021 (ma la sentenza è stata pubblicata a gennaio di quest’anno), la Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 41994/2021 (vedi la sentenza pubblicata da Il Sole 24ore) ha (per ora?) posto fine all’annosa disputa sulla nullità delle c. d. fidejussioni Omnibus.

La vicenda è abbastanza nota: nell’ottobre del 2002 l’ABI ha concordato con alcune organizzazioni di tutela dei consumatori il contenuto di uno schema di contratto di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, notificando alla Banca d’Italia lo schema finale con lettera del 7 marzo 2003. La Banca d’Italia, dopo avere istruito la pratica nelle propria funzione di Autorità garante della concorrenza tra Istituti creditizi censurò l’intesa in quanto lesiva della concorrenza per violazione della legge 287/1990 ed in specie dell’articolo 2. Lo fece con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 (che qui si riporta in pdf dal sito della Banca d’Italia ). In particolare venivano condannate le clausole 2, 6 e 8 dello schema ABI

Ma quali sono questi articoli? Vediamo (cfr. Altalex. Avv. Marcella Ferrari): la clausola di reviviscenza secondo cui il fideiussore deve “rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo” (art. 2); la clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. a mente della quale “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall’art. 1957 c.c., che si intende derogato” (art. 6) la clausola di sopravvivenza secondo la quale “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l’obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate” (art. 8).

Sul punto si erano fondamentalmente creati tre orientamenti giurisprudenziali:  Un primo filone interpretativo propende per la validità della fideiussione bancaria omnibus, riconoscendo al consumatore il solo rimedio risarcitorio (v. Cass. 26 settembre 2019 n. 24044) un secondo sosteneva al contrario la nullità dell’intero contratto di fidejussione rectius garanzia. Infine un terzo, che potremmo definire intermedio, sanzionava solo la nullità delle tre clausole oggetto di specifica condanna.

Sia il secondo orientamento che il terzo fanno leva sulla condanna della Banca d’Italia citata sopra, vuoi per sostenere che l’illiceità “a monte” ne genera una anche “a valle” – la fideiussione appunto: vitiatur et vitiat. Vuoi perché la fidejussione sarebbe viziata di per se stessa per illiceità della causa.

Il contrasto si era espresso sia tra i Giudici di merito che nella Cassazione stessa. Ovvio che si dovesse arrivare ad una sentenza a Sezioni unite. Quella che esaminiamo appunto e che ha condiviso l’orientamento intermedio.

Le sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio di diritto: “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della  legge succitata e dell’art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una  diversa volontà delle parti» (Cassazione Sezioni Unite 30 dicembre 2021 n. 41994, su fideiussione e nullità relativa derivante dalla violazione delle previsioni antitrust).

            Si tratta evidentemente di una sentenza che cerca di bilanciare i diversi interessi in campo: da una parte ribadendo la nullità seppur parziale delle clausole incriminate per violazione delle legge 28/ del 1990 tutela in modo efficace il garante, dall’altro alle banche rimane la fidejussione, seppur mutilata e ricondotta ai principi del nostro ordinamento.

Collaboriamo con

Avv. Giovanni Franchi
www.avvocato-franchi.it
Avv. Francesco Trebeschi
www.studiotrebeschi.it