LE NUOVE MODIFICHE AL CODICE DEL CONSUMO

Di recente il nostro legislatore, in attuazione di due diverse direttive UE ha modificato in modo rilevante il c. d. Codice del Consumo cioè il D. Lgs 206 del 2005: lo ha fatto con due nuovi D. Lgs: il numero 170 del 2021 (che ha recepito la Direttiva UE 2019/770) e il numero 173 del 2021 (in recepimento della Direttiva UE 2019/771). Entrambi sono entrati in vigore dal 1° gennaio di quest’anno e si applicano ai contratti perfezionati dopo tale data.

Già, ma che cos’è il Codice del Consumo? È il codice che contiene la disciplina a protezione dei diritti dei consumatori, e quindi comprende la maggior parte delle indicazioni dettate dall’Unione Europea nel corso degli ultimi venticinque anni per la protezione del consumatore. La sua promulgazione fu un’iniziativa importante, perché, fino alla sua entrata in vigore, il legislatore aveva agito per disciplinare solo i singoli punti recependo di volta in volta le direttive dell’Unione europee e ne era risultata una normativa a volte disomogenea. Dal 2005 invece le norme concernenti i processi di acquisto e consumo sono armonizzate e ordinate nel Codice del consumo.

Successivamente al 2005 ci sono state alcune importanti modifiche: A) Nel 2011 sono state introdotte nel codice delle nuove norme in materia di turismo organizzato e di multiproprietà. B) Nel 2014 sono stati introdotti degli obblighi informativi del professionista nei contratti a distanza e negoziati al di fuori dai locali commerciali C) Infine, nel 2015 è stata aggiunta una nuova disciplina relativa alla risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo.

Ma veniamo all’ultima modifica – modifica che riguarda il capo I del titolo III della parte IV del Codice del consumo (Dlgs n. 206 del 2005). In pratica gli articoli da 128 a 135-septies. Diciamo subito che si tratta di una duplice modifica molto importante: infatti, in primo luogo ha cambiato ampliandolo notevolmente il concetto stesso di bene: l’articolo 128 al punto e)  del Codice prevede ora ch sia da considerare “BENE”

“e) bene: 1) qualsiasi bene mobile  materiale  anche  da  assemblare; l'acqua, il gas e l'energia elettrica quando sono confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata; 
2) qualsiasi bene mobile materiale  che  incorpora,  o  e' interconnesso con, un contenuto digitale o un  servizio  digitale  in modo tale che la mancanza di  detto  contenuto  digitale  o  servizio digitale impedirebbe lo svolgimento delle funzioni proprie  del  beni ("beni con elementi digitali"); 
3) gli animali vivi; 
f) contenuto digitale: i dati prodotti e  forniti  in  formato digitale; 
g) servizio digitale: 
 h) un servizio che consente al  consumatore di creare, trasformare, memorizzare i dati o di accedervi in  formato  digitale;
oppure 
 2) un servizio che  consente  la  condivisione  di  dati in formato digitale caricati o creati dal consumatore o da altri  utenti di tale servizio o qualsiasi altra interazione con tali dati; 
      h) compatibilità: la capacità del  bene  di  funzionare  con hardware o software con cui sono normalmente utilizzati  i  beni  del medesimo tipo, senza che sia necessario convertire i beni, l'hardware o il software; omissis”

In secondo luogo, il successivo articolo 129 del Codice del Consumo così novellato ampliando il concetto stesso di conformità, prevedendo che il bene debba avere i seguenti requisiti: “la corrispondenza alla descrizione, al tipo, alla quantità e alla qualità contrattuali; inoltre, la funzionalità, la compatibilità, l’interoperabilità e le altre caratteristiche previste dal contratto di vendita;

  1. l’idoneità ad ogni utilizzo particolare voluto dal consumatore, che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al più tardi al momento della conclusione del contratto di vendita e che il venditore abbia accettato;
  2. la completezza, ossia deve essere fornito assieme a tutti gli accessori, alle istruzioni, anche inerenti all’installazione, previsti dal contratto di vendita;
  3. l’aggiornamento come previsto dal contratto di vendita.

Il bene deve avere anche i seguenti requisiti oggettivi:

  1. l’idoneità agli scopi per i quali si usano beni di quel tipo, tenendo conto di quanto disposto dalla normativa nazionale ed europea

Non solo, ma il successivo articolo 131 prevede degli obblighi a carico del venditore anche per l’Installazione.

            Sul punto si riporta il link in materia della Gazzetta Ufficiale: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/11/25/21G00185/sg

            Venendo poi al D. Lgs 173 del 2021, si deve dire che rispetto ai servizi e contenuti digitali, il Decreto Legislativo 4 novembre 2021 n. 173 ha introdotto ulteriori modifiche al Codice del Consumo in attuazione della Direttiva (UE) 2019/770 che anche in tal caso sono entrati in vigore dal 1 gennaio di quest’anno. Le nuove previsioni del Codice del Consumo stabiliscono che il professionista ha adempiuto l’obbligo di fornitura quando

  • il contenuto digitale o qualunque mezzo idoneo per accedere al contenuto digitale o per scaricarlo è reso disponibile o accessibile al consumatore e
  • il servizio digitale è reso accessibile al consumatore o a un impianto fisico o virtuale scelto da quest’ultimo.

Gli obblighi introdotti per i servizi e i contenuti digitali sono sostanzialmente simili a quelli previsti dalle disposizioni sopra richiamate in relazione alla vendita dei beni, con una notevole eccezione prevista all’art. 130: “Nel caso poi di beni con elementi digitali, il venditore è obbligato a tenere informato il consumatore sugli aggiornamenti disponibili e a fornirglieli. Se però il consumatore non li installa, il venditore non è responsabile dell’eventuale difetto”

            Un ulteriore ampliamento dei diritti rispetto alla previgente normativa, è quello che riguarda i termini e le garanzie in caso di vizi: è stato confermato il termine di prescrizione di ventisei mesi dalla consegna entro il quale il consumatore deve far valere i vizi mentre è stato eliminato l’onere del consumatore di denunciare i vizi dei beni, a pena di decadenza, entro 2 mesi dalla scoperta. In aggiunta, a beneficio del consumatore, è stato esteso da 6 a 12 mesi il termine entro il quale si presume che il difetto del bene fosse presente al momento della consegna, salvi i casi in cui tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.

            Ancora, sempre in materia di vizi di conformità, ecco in breve: I rimedi del consumatore in caso di difetto di conformità del bene il consumatore ha diritto, in alternativa:

  • al ripristino della conformità,
  • alla riduzione del prezzo (riduzione che deve essere proporzionale alla diminuzione di valore del bene ricevuto dal consumatore rispetto al valore che avrebbe avuto se fosse stato conforme),
  • alla risoluzione del contratto.

Per quanto riguarda il ripristino alla conformità del bene, il consumatore può scegliere tra riparazione e sostituzione, purché il rimedio prescelto non sia impossibile o non imponga al venditore costi sproporzionati (art. 135 bis). Il venditore può inoltre rifiutarsi di rendere conformi i beni se la riparazione e la sostituzione sono impossibili o se i costi sono sproporzionati.
Il consumatore ha diritto alla riduzione proporzionale del prezzo o alla risoluzione del contratto:

  • se il venditore non ha provveduto alla riparazione o sostituzione del bene,
  • se si manifesta un difetto di conformità nonostante il tentativo di ripristino del bene,
  • se il difetto di conformità è così grave da giustificare la riduzione del prezzo o la risoluzione,
  • se il venditore ha dichiarato o risulta dalle circostanze che non procederà al ripristino della conformità entro un termine ragionevole.

Il consumatore non ha il diritto di risolvere il contratto se il difetto di conformità è lieve, ma spetta al venditore dimostrarlo. E’ stata introdotta altresì la c. d. eccezione di inadempimento: il consumatore può rifiutarsi di eseguire il pagamento di qualsiasi parte di prezzo fino a quando il venditore non abbia adempiuto ai suoi obblighi.

La riparazione o sostituzione devono avvenire: senza spese, entro un congruo lasso di tempo, senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

Per quanto concerne la garanzia convenzionale, il professionista è ora tenuto, in ogni caso, a rappresentare e consegnare al consumatore all’interno di un supporto durevole e mediante un linguaggio semplice e chiaro i relativi termini e condizioni.

            Pochi giorni fa e precisamente il 13 luglio 2022, ASSONIME ha pubblicato la circolare 22 del 2022 dal titolo: “le nuove disposizioni del Codice del consumo sulle garanzie di conformità nella vendita di beni e nella fornitura di contenuti o servizi digitali” disponibile al seguente link    https://www.assonime.it/attivita-editoriale/circolari/Pagine/Circolare-22_2022.aspx

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