Esdebitazione, piano consumatore, liquidazione dei beni, liberazione dei debiti dell’incapiente.
Il prof. Nicola Soldati , Professore associato di diritto dell’economia nell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna ha definito una “babele” la problematica della meritevolezza nella legge 2 del 2013 (c. d. legge salva suicidi). In effetti siamo di fronte ad un problema di grande complessità
Partiamo dal principio. La legge 3 del 2012 e successive modifiche prevede la possibilità di azerare la propria posizione debitoria a condizione di essere meritevole, a condizione, per esempio di non aver frodato i creditori, di non essersi indebitato ultravirus, ecc. Di giungere così ad un concetto giuridico di origine statunitense, il c. d. Refresh, la partenza da zero, una nuova vita.
Per poter accedere alle varie procedure erano (e sono necessarie alcuni requisiti); sia soggettivi (per il piano del consumatore occorre essere consumatore) che oggettivi: rispettare certi requisiti dimensionali o in certi casi, una certa soglia di pagamento dei debiti pregressi (la legge opera per i meriti passati e non certo per i futuri).
Il requisito più importante, è, ovviamente il sovra indebitamento. La definizione ci viene fornita dalla legge stessa:
“lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non e’ piu’ in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.”
Attualmente, dopo la riforma dello scorso anno (2021), le procedure di “esdebitazione”, che permettono ai debitori “meritevoli ” di liberarsi dei propri debiti sono 4:
l’articolo base per la valutazione è l’articolo 7 della citata legge 3 del 2012 che riportiamo:
“2. La proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore:
a) è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo;
b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo;
c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;
d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.
d-bis) ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte;
d-ter) limitatamente al piano del consumatore, ha determinato la
situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
d-quater) limitatamente all’accordo di composizione della crisi, risulta abbia commesso atti diretti a
frodare le ragioni dei creditori
2-bis. Ferma l’applicazione del comma 2, lettere b), c) e d), l’imprenditore agricolo in stato di
sovraindebitamento può proporre ai creditori un accordo di composizione della crisi secondo le disposizioni.”
Quanto scritto dalla lettera d ter individua quella che comunemente si chiama la meritevolezza del consumatore: quindi, non può accedere al piano del consumatore che ha determinato il proprio sovra indebitamento con colpa grave, malafede o frode. E’ il caso in cui è più ampio il potere valutativo del Tribunale adito.
Ci si trova di fronte all’analisi sia da un punto di vista soggettivo che oggettivo. Come sintetizzato dal citato prof. Soldati “Infatti, il ricorso del consumatore al piano deve trovare la sua giustificazione, dal punto di vista dell’elemento oggettivo, nella sussistenza di esigenze particolarmente meritevoli di tutela giuridica sostenute dalla attendibilità della documentazione allegata al ricorso; mentre, dal punto di vista dell’elemento soggettivo, il ricorso deve essere fondato sulla diligenza del debitore, al momento dell’assunzione delle obbligazioni, nel valutare la sussistenza della ragionevole prospettiva di poterle adempiere in quanto proporzionate alle proprie capacità economiche.”
Qui, per quanto riguarda la c. d. meritevolezza, vale quanto previsto dal succitato articolo 7, rafforzato in particolare dallo stesso articolo 7 al punto d quater che rafforza l’esame sull’esistenza di eventuali atti in frode ai creditori; a tale divieto è equiparata l’assenza della documentazione necessaria affinché il professionista delegato possa valutare che tali atti non ci siano stati;
Ricordiamo che in questa procedura, la porposta deve soddisfare i creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti esistenti;
In teoria è il caso in cui la meritevolezza incide meno, anche perché questa procedura è prevista sia come procedura di liberazione dei debiti a se stante, sia come “sanzione” nel caso che in presenza delle prime due procedure di composizionie della crisi, siano stati “dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo”(articolo 14 bis).
Correttamente il succitato prof. Nicola Soldati auspica che la legge venga modificata in tal senso, cioè che i requisiti per l’accesso a questa procedura siano limitati il più possibile.
Infatti, al momento i requisiti per accedere sono gli stessi dell’accordo coi creditori, cioè quelli previstai all’articolo 7 della legge 3 del 2012.
A tale proposito, come oserva il dottor, Giorgio Jachia , Presidente della Sezione procedure concorsuali nel Tribunale di Salerno
Di tutta evidenza, quindi, che a seguito di questa novella debbano cadere le residue perplessità in ordine all’ammissibilità alla procedura di liquidazione dei beni per il debitore con reddito superiore alla soglia di incapienza ma privo di beni mobili ed immobili.
La quarta procedura di sovraindebitamento, inserita nella legge n. 3 del 2012 dal Decreto Ristori e già presente nel CCI, è rappresentata dall’art 14 terdecies ed è dedicata all’esdebitazione del debitore incapiente
In teoria non è necessaria l’assistenza di un avvocato, in realtà appare prudente che vi sia un legale che provveda a domandare in via subordinata la liquidazione nel caso che il Tribunale adito rifiuti di emettere il decreto di liberazione dei debiti per assenza della meritevolezza o per atti in frode ovvero si sia alla presenza di dolo o colpa grave nella formazione del debito (cfr. articolo 14 quatordecies comma 7: “7. Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l’assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento, concede con decreto l’esdebitazione, ”).
Il Giudice della riforma ha cercato di rendere il più oggettive possibili i requisiti per la valutazione della meritevolezza: infatti l’articolo 14 quatordecies, comma 4 e ss. prevede:
4. Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell’organismo
di composizione della crisi, che comprende:
a) l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore
nell’assumere le obbligazioni;
b) l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
c) l’indicazione dell’eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
d) la valutazione sulla completezza e sull’attendibilità della documentazione depositata a corredo
della domanda.
5. L’organismo di composizione della crisi, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto
finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito
creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l’importo
necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una
quantificazione non inferiore a quella indicata al comma 2.
Da ricordare che nei quattro anni successivi all’omologa la procedura prevede una relazione annuale dal parte del debitore: in caso di sopravvenienze superiori al 10% dei debiti, lo stesso sarà tenuto a versarli al creditore.