L’art. 336 c.c. delinea le modalità con le quali devono essere assunti i provvedimenti relativi alla decadenza o alla limitazione della responsabilità genitoriale, delineando il procedimento relativo alla violazione della responsabilità genitoriale.
Il procedimento è introdotto con ricorso da parte «dell’altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato».
Competente è il Tribunale per i Minorenni del luogo ove dimora abitualmente il minore – l’art. 38 disp. att. c.c. dalla legge di riforma sulla filiazione (legge n. 219/2012), introducendo delle modifiche, ha previsto una diversa ripartizione della competenza tra il Tribunale ordinario e il Tribunale per i Minorenni – il quale provvede in Camera di Consiglio, assunte le informazioni e sentito il Pubblico Ministero.
I provvedimenti de potestate hanno lo scopo di tutelare i minori dai possibili pregiudizi derivanti dal non corretto esercizio della responsabilità genitoriale, evitando il reiterarsi e protrarsi degli effetti pregiudizievoli. Il pregiudizio può anche essere meramente eventuale e del tutto indipendente dalla effettiva consapevolezza da parte del genitore rispetto alla lesione degli interessi della prole dovendosi, come affermato dalla Suprema Corte, evitare «ogni obiettivo pregiudizio, non necessariamente attuale, ma anche solo eventuale per il minore». Ove il giudice dovesse ravvisare una condotta pregiudizievole, potrà adottare i provvedimenti idonei, limitando la responsabilità genitoriale (art. 333 c.c.) o dichiarando la sua decadenza (art. 330 c.c.).
I decreti camerali pronunciati in primo grado sono reclamabili ex art. 739 c.p.c. avanti alla Corte d’Appello, che pronuncia in Camera di Consiglio. Il reclamo, ove accolto mira alla sostituzione del provvedimento impugnato e può essere proposto da qualsiasi parte interessata (anche dal P.M.), nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del decreto se è dato nei confronti di una sola parte, oppure dalla notificazione ad istanza di parte se è dato nei confronti di più parti.
I provvedimenti camerali emessi dal Tribunale per i Minorenni allo scopo di tutelare i minori vittime di un pregiudizio derivante dall’esercizio non idoneo della responsabilità genitoriale possono avere la diversa natura di provvedimenti definitivi oppure di carattere temporaneo ed urgente di natura provvisoria poiché «Nel caso di urgente necessità, il tribunale può adottare anche d’ufficio provvedimenti temporanei nell’interesse del figlio» (art. 336 comma 3, c.c.).
La disposizione in esame attribuisce un ampio potere discrezionale al giudice, il quale può farsi promotore della tutela del minore ove per ragioni di necessità e di urgenza, ritenga opportuno intervenire, anche d’ufficio, a tutela del preminente interesse dello stesso.
Orbene, consentenza n. 5402 depositata in data 21/02/2023 la Cassazione civile, sez. prima, ha statuito la reclamabilità del decreto di sospensione della responsabilità genitoriale.
Gli Ermellini sono giunti a questa conclusione considerando che il provvedimento de quo, per le sue caratteristiche di provvisorietà e temporaneità – nella fattispecie di merito indicate dalla stessa Corte d’Appello – non consentono di qualificare il provvedimento come endoprocedimentale e ciò per la mancanza della previsione di un termine finale dell’efficacia dallo stesso prodotta sulla falsariga dei provvedimenti provvedimenti cautelari emessi ex art. 669 sexies c.p.c. (precedenti conformi: Cass. Sezione Unite n. 32359/2018, Cass. n. 1668/2020, Cass. n. 17177/2020, Cass. n. 9691/2022).
Nella fattispecie, più precisamente, nel giudizio di primo grado il padre, sospeso dalla responsabilità genitoriale con provvedimento provvisorio e urgente del Tribunale per i minorenni dell’Aquila proponeva ricorso che veniva dichiarato inammissibile per provvisorietà e mancanza di risolutezza del provvedimento impugnato.
Successivamente però nel secondo grado la Suprema Corte, accogliendo il ricorso annullava con rinvio il decreto della Corte d’Appello dell’Aquila affermando che i provvedimenti de potestate emessi ex artt. 330 e 333 c.c. hanno natura di provvedimenti rebus sic stantibus (non revocabili nè modificabile se non per il sopraggiungere di fatti nuovi).
Le Sezioni Unite affermano infatti che il grado di incisività delle disposizioni in esame sui diritti fondamentali dei soggetti coinvolti e sulla vita dei minori impone il controllo di garanzia ex art. 111 della Costituzione.
Alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite in ordine al criterio di valutazione della finalità emesso, da considerare alla luce degli effetti sostanziali che produce e non della potenziale limitazione temporale della sua efficacia, il decreto del Tribunale per i Minorenni che ha sospeso l’esercizio della potestà genitoriale è stato così ritenuto censurabile e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso illegittima.
I provvedimenti emessi nell’ambito dei procedimenti de potestate in via interinale sono stati così considerati privi del carattere della decisorietà e definitività e pertanto qualora proposto, il reclamo andava dichiarato inammissibile.
Questo orientamento ha garantito e garantisce senza dubbio una concreta e più ampia tutela ai minori coinvolti nella crisi familiare, ed ha dato continuità agli indirizzi giurisprudenziali della Suprema Corte che hanno riconosciuto l’ammissibilità del ricorso in Cassazione avverso i provvedimenti definitivi in materia di responsabilità genitoriale e diversa conclusione comporterebbe una grave violazione del principio di unicità dello status di figlio.
Trieste, 3 marzo 2023.
Avv. Emanuela Sofia