RESPONSABILITA’ DEL COMUNE PER LA CADUTA DEL PEDONE SU MARCIAPIEDE SCONNESSO

La Cassazione con Ordinanza n. 456 del 2021, ha ravvisato la responsabilità del Comune per il danno da caduta di un pedone in una buca in una strada

La recente ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 456 del 2021, chiarendo i principi in materia di responsabilità dell’Ente custode ai sensi dell’art. 2051 c.c. (rubricato “Responsabilità da cose in custodia”), ha ravvisato la responsabilità del Comune per il danno da caduta di un pedone in una buca in una strada ricoperta da sampietrini.

L’art. 2051 c. c. (secondo il quale “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”) rappresenta una delle poche ipotesi impropriamente definite di c.d. responsabilità oggettiva: il custode della res è tenuto al risarcimento nell’eventualità in cui la cosa arrechi un danno anche qualora in capo allo stesso custode non sia ravvisabile una condotta imputabile a titolo di colpa o dolo.

La peculiarità di tale fattispecie risiede nel fatto che l’evento dannoso è condizione necessaria e sufficiente a fondare la responsabilità, indipendentemente dalla pericolosità della cosa in sé o dalla colpa del custode e la prova contraria è molto difficile.

Nel caso giudiziario che qui ci occupa, una donna, percorrendo a piedi una strada ricoperta da sampietrini, cadeva in una buca occultata da una pozza d’acquae proponeva dunque richiesta di risarcimento danni nei confronti del Comune di Napoli.

Nel processo diprimo grado la domanda veniva accolta, mentre in grado d’appello il giudizio veniva ribaltato in favore del Comune, veniva, infatti, ritenuta responsabile la donna per aver tenuto un comportamento incauto nell’attraversare la strada, senza avvedersi della pozza d’acqua coperta da sampietrini.

La questione è problematica e trattasi di un caso a prima vista al limite per le peculiarità che rappresenta: di fatto la pavimentazione costituita da sampietrini riguarda quasi sempre i centri storici e la loro manutenzione è spesso carente, ma ex adverso va rilevato ad esempio che – come da circostanza di fatto affrontata nella vertenza de qua – possa risultare gravoso per chi cammina frettolosamente a causa di possibile ritardo capire quando un sampietrino è sconnesso dal suolo e costituisce quindi un’insidia.

All’utente di una strada ricoperta da sampietrini dunque potrebbe – astrattamente – essere richiesta una maggiore cautela rispetto ad altro utente che percorra una strada senza questa caratteristica; allo stesso modo si potrebbe rimproverare al Comune di sottoporre tale suolo, proprio per le sue caratteristiche tendenzialmente insidiose, a maggiore cura e manutenzione, con la conseguenza di non esimerlo da responsabilità in caso di danni occorsi agli utenti.

Nel giudizio di legittimità, la Suprema Corte, nell’accogliere il ricorso della danneggiata, ha affermato che l’art. 2051 c.c. configura un caso di responsabilità del custode e prevede che il danneggiato debba limitarsi a provare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno.

Al custode resta l’unico rimedio di fornire la prova liberatoria mediante dimostrazione del caso fortuito (cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità) per essere tenuto indenne da responsabilità.

Anche la condotta del danneggiato può costituire caso fortuito in grado di escludere laresponsabilità del Comune, ma soltanto quando risulti colposa ed imprevedibile. 

Nel caso di specie di cui all’ordinanza 456/2021, in particolare il Comune avrebbe dovuto provare che il comportamento della parte danneggiata avesse il carattere di eccezionalità, imprevedibilità e inevitabilità e fosseda solo idoneo a produrre l’evento, escludendo altri fattori concorrenti.

Il danneggiato deve limitarsi a provare il fatto di essere caduto e che tale caduta è derivata dal suolo disconnesso mentre il Comune ha una responsabilità quasi automatica ed è costretto per rimanere indenne a dimostrare che l’infortunio è avvenuto per un caso fortuito, cioè imprevedibile ed eccezionale.

Il fatto che la strada sia «molto sconnessa» e che ciò sia evidente ictu oculi dall’analisi dei luoghi non costituisce un’esimente per il Comune.

Infatti,  l’articolo 2051c.c. esonera il Comune dalla responsabilità per i danni procurati dalle cose in sua custodia tutte le volte in cui la caduta avviene per caso fortuito, ossia per un fatto imprevedibile e quindi inevitabile, ed il caso fortuito può essere anche la condotta incauta del pedone ma il fatto di avere un “passo svelto” non è un fatto da ritenere così abnorme da essere imprevedibile.

Anche la scarsa illuminazione può comportare una responsabilità del Comune. Trattandosi di un’ipotesi di insidia o trabocchetto, per la scarsa visibilità ed imprevedibilità del pericolo, sarà onere dello stesso proprietario o gestore, tenuto alla manutenzione della strada, dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Sempre in tema di insidie stradali, ed in termini di mancanza di controlli e periodica manutenzione da parte dell’Ente locale, sono state ritenute risarcibili dal Comune ex art. 2051 c.c., le lesioni occorse ad una persona a causa della sconnessione minima di un tombino posto su un marciapiede (ed il fatto che la sconnessione del tombino comporti solo un modesto dislivello è stato ritenuto circostanza di minor percepibilità dello stesso con conseguente maggior insidiosità).

Trieste, 29 marzo 2023

Avv.. Emanuela Sofia

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