L’affidamento esclusivo costituisce un’eccezione alla regola dell’affidamento condiviso o congiunto cheviene stabilita nelle separazioni giudiziali anche se può anche essere decisa di comune accordo dai genitori nella separazione consensuale in presenza di determinati presupposti (principio espresso dalla legge n.54 dell’8 febbraio 2006 che sottolinea l’importanza della bigenitorialità).
Alla regola dell’affidamento condiviso si può derogare dichiarando l’affidamento esclusivo se la sua applicazione dovesse risultare pregiudizievole per l’interesse del minore.
L’ affidamento esclusivo può essere disposto dal giudice soltanto in casi gravi in presenza di determinate condizioni, in particolare solo in presenza dei due presupposti dell’idoneità del genitore affidatario e dell’inidoneità educativa o manifesta carenza dell’altro genitore e ciò poiché perdere la presenza di un genitore potrebbe essere davvero un ostacolo alla corretta crescita di un minore, il quale ha bisogno di tutto il supporto possibile per delineare il proprio futuro ed inserirsi in un corretto percorso di inserimento sociale.
Si può riassumere affermando sinteticamente che l’affidamento esclusivo viene applicato nei casi di maltrattamenti o violenza (sia morale che fisica), tossicodipendenza o alcolismo dei genitori, in caso di prostituzione e quando il genitore è incapace di prendersi cura del figlio e di far fronte ai suoi bisogni.
Ad esempio, il ricorso a droghe leggere da parte di un genitore o la consumazione di alcolici non fa venire meno l’affidamento condiviso, a meno che non si risolva in un comportamento grave e costante che pregiudichi le capacità decisionali del genitore e faccia venire meno la sua idoneità a prendere decisioni per i figli, mentre è causa di riconoscimento dell’affidamento esclusivo l’atteggiamento di un genitore che scredita gravemente la capacità educativa dell’altro genitore con ripetute accuse.
Secondo la giurisprudenza,l’affidamento esclusivo scatta anche quando un genitore viola o trascura i suoi doveri, oppure abusa dei suoi poteri, con grave pregiudizio per i figli (es. casi di fanatismo religioso).
Il giudice decide per l’affidamento esclusivo in presenza di due cause principali (Cass. 15 settembre 2011 n. 18867, Cass. 17 dicembre 2009 n. 26587, Cass. 18 giugno 2008 n. 16593): 1) quando l’affidamento condiviso risulterebbe oggettivamente pregiudizievole per il minore, 2) quando risulta che un genitore è incapace o non idoneo al compito di curare ed educare il minore.
Il giudizio – che è demandato all’autorità giudiziaria – sulla capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio ai fini dell’individuazione del genitore che sembra più idoneo nel caso concreto a ridurre al massimo il pregiudizio inevitabile che deriva al minore dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della sua personalità dev’essere compiuto in relazione alle sue capacità di educazione, di relazione affettiva, di comprensione, di disponibilità a un assiduo rapporto e, previa valutazione della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell’ambiente che è in grado di offrire al minore, anche in riferimento al modo nel quale il genitore ha svolto in passato il proprio ruolo.
Nei casi più complessi il Giudice incarica oltre ai Servizi Sociali un consulente tecnico – psicologo o psichiatra.
Alla fine il Giudice dovrà decidere tenendo conto delle valutazioni dei Servizi Sociali e/o del consulente tecnico, dopo aver compiuto sempre accertamenti approfonditi.
In linea con il precedente ed univoco orientamento una recente ordinanza della Corte di Cassazione (Cass. Ord. 19 gennaio 2022 n. 1645) ha ribadito che l’affidamento esclusivo non può essere concesso senza che ci sia una motivazione adeguata: la motivazione è sempre assolutamente necessaria.
Trieste, 21/02/2023.
Avv. Emanuela Sofia